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Il recesso da un rapporto di agenzia rientra nell’ordinaria amministrazione

(Corte d’appello di Milano, sentenza del 18 gennaio 2021, causa seguita da Bonaventura Minutolo)

  1. La decisione di recedere dal contratto di agenzia da parte della preponente – nella specie, una Società di rilevanti dimensioni – si inserisce nella normale gestione dell’impresa, rientrante nei poteri di ordinaria amministrazione.

Nell’ordinaria amministrazione, infatti, non devono includersi solo le operazioni meramente conservative del patrimonio, ma tutti quegli atti che, a prescindere dalla loro rilevanza economica e natura giuridica, rientrano comunque nell’oggetto sociale, si che l’unico limite ai poteri ordinarti di amministrazione si pone in relazione a quegli atti che non possono ritenersi inerenti alla gestione dell’impresa.

È, pertanto, valido ed efficace il recesso intimato dalla Società con lettera sottoscritta da due soggetti muniti del potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, pur se privi del potere di compiere atti di straordinaria amministrazione.

  1. I fatti che integrano il recesso per giusta causa, anche se non tutti indicati nella comunicazione di recesso, devono essere ritualmente dedotti e dimostrati nel giudizio dove sia controversa la legittimità del recesso.

Il rilevante ammanco di cassa contestato all’agente nel corso di una ispezione amministrativa è idoneo a recidere il rapporto di fiducia con la preponente, anche laddove sia stato determinato da un fatto del terzo (un procuratore dell’agenzia), dovendo l’agente rispondere, ex art.1228 c.c., dell’ausiliario di cui si sia avvalso.


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