(Tribunale di Catania, sentenza del 19 giugno 2019)
causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Il beneficio del “minimo provvigionale garantito non si risolve nel riconoscimento in via definitiva di una somma “garantita” per l’attività prestata dall’agente, così come potrebbe ipotizzarsi prima facie facendo leva sull’utilizzo degli ambigui termini “minimo” e “garantito”. Nel concreto contesto negoziale, esso si struttura in un premio futuro la cui fruizione è meramente eventuale, essendo rimessa alla condizione che l’agente raggiunga gli obiettivi contrattualmente fissati, sebbene l’esborso venga anticipato provvisoriamente dalla preponente per incentivare il target di rendimento dell’agente.