×

T&P Magazine

Integra cessione del ramo d’azienda il trasferimento di un’unità produttiva dematerializzata

(Corte d’Appello di Torino, 25 marzo 2022, n. 597)

Causa seguita da Sara Lovecchio

Con una recente sentenza, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. in una fattispecie relativa ad una cessione di ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di gestione del recupero crediti a sofferenza.

La Corte torinese, richiamata la giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di ramo “dematerializzato” o “leggero”, ha ribadito che laddove “il ramo d’azienda ceduto … si caratterizza come ramo dematerializzato, poiché formato da un gruppo coeso di lavoratori con specifica professionalità”, questo elemento deve considerarsi “preponderante rispetto agli altri fattori della produzione inerenti al ramo ceduto, e ciò di per sé qualifica la struttura ceduta come ramo funzionalmente autonomo”.

Nella valutazione, nel caso concreto, della sussistenza dei presupposti di cui alla norma citata ha poi evidenziato che “poiché l’attività del ramo d’azienda ceduto consiste in un’attività di servizi (gestione dell’attività di recupero crediti per conto testi) l’autonomia funzionale del ramo deve necessariamente essere valutata avuto riguardo a questa peculiarità”.

Dunque, proprio in considerazione del “carattere specialistico di questa attività (che) ben consente di individuare nel gruppo di dipendenti un ramo d’azienda dematerializzato o leggero connotato dalla specifica professionalità dei lavoratori in un’attività peculiare nell’ambito del settore dei servizi” e del fatto che si trattava di “un gruppo coeso con legami organizzativi preesistenti alla cessione” ha statuito che lo stesso era in grado di svolgere in modo autonomo la relativa attività “con l’apporto di pochi beni strumentali”.

Come conseguenza di quanto sopra, i giudici di appello hanno ritenuto “non significativo” sia l’utilizzo da parte della cessionaria di applicativi informatici rimasti di proprietà della cedente – evidenziando che ciò che conta è che, nel caso di specie, gli stessi erano comunque passati nella disponibilità del nuovo datore di lavoro – sia l’esclusione dal ramo ceduto di un ufficio che svolgeva attività diverse dal recupero crediti (ovvero “attività di tipo accessorio o strumentale, proprie dei soggetti titolari del credito (ossia le singole banche creditrici)”).

La pronuncia è molto interessante per il rilievo che attribuisce alla specifica attività oggetto del ramo ceduto ed anche perché si colloca nell’ambito di diverse pronunce relative ad analoghe operazioni di cessioni di ramo: mentre in primo grado, si sono registrati orientamenti contrastanti, ad oggi, le Corti d’appello che si sono pronunciate (ovvero Torino e Genova) hanno entrambe ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ..


New Call-to-action

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >