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T&P Magazine

Individuate le condizioni cliniche in presenza delle quali il lavoratore ha diritto ad accedere al lavoro in modalità agile

Di Marina Tona e Noemi Spoleti

 

Il d.l. n. 221 del 2022, con l’art. 17 comma 2, ha demandato al Ministero della salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, l’individuazione “delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28  febbraio  2022,  la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, secondo  la  disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a  diversa  mansione  ricompresa  nella medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come  definite  dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”. 

Pertanto, con Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2022, ai fini della individuazione delle patologie di cui all’art. 17 comma 2 d.l. n. 221 del 2022, sono state enucleate due casistiche specifiche

1.- lavoratori con condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale; 

2.- lavoratori con condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle condizioni individuate dal decreto.

 

Nel primo gruppo di lavoratori fragili sono inclusi, ai sensi del decreto ministeriale:  

  • i pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; — immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico);
  • i pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità. 

Nel secondo gruppo di lavoratori fragili sono stati inclusi i pazienti che abbiano una esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni cliniche:  

  • età superiore ai 60 anni; 
  • condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021. 

L’esistenza delle patologie e condizioni appena elencate deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. 


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