Impugnazione verbale di conciliazione in sede protetta
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
Con ordinanza n. 28448 dell’11 novembre 2018 la Suprema Corte, confermando il suo costante orientamento, ha affermato che l’accordo tra dipendente e datore di lavoro, che non preveda reciproche concessioni, è privo di efficacia transattiva ed è, quindi, impugnabile dal lavoratore anche se convalidato in sede protetta; la Suprema Corte ha ricordato che dalla dichiarazione rilasciata in sede negoziale deve desumersi, chiaramente, la chiara e piena consapevolezza del lavoratore di abdicare e transigere sui propri diritti. Nel caso di specie, la lavoratrice si era limitata ad accettare, esclusivamente, il pagamento del trattamento di fine rapporto, dovuto per legge, a fronte del quale aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere e di ritenere “transatte e rinunciate tutte le azioni”. Pertanto, la lavoratrice non aveva espresso alcuna volontà di volersi privare di diritti specifici e determinati (o, quantomeno, determinabili) e neppure poteva ravvisarsi, nell’ambito del predetto accordo, lo scambio di reciproche concessioni, che costituisce elemento indefettibile nel negozio transattivo.