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Impresa digitale, nuove norme per la costituzione on line di società

Ad esito di un complesso dibattito a livello europeo, iniziato sin dal 2003, finalmente è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2019/1151, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 11 luglio 2019 che introduce modifiche alla Direttiva (UE) 2017/1132, con importanti novità in ordine all’impiego di strumenti e processi digitali per la costituzione di società e registrazione delle succursali.

Più precisamente, l’articolo 13 octies prevede esplicitamente che gli Stati membri debbono provvedere “affinché la costituzione on line delle società possa essere completamente svolta on line, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un’autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato, a norma del diritto nazionale, di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione on line della società, compresa la redazione dell’atto costitutivo…”.

Nel successivo articolo 13 nonies, si impone agli Stati membri di mettere a disposizione i modelli su portali o siti web per la costituzione on line delle società e per la registrazione delle succursali: modelli il cui contenuto verrà disciplinato dalla legge nazionale. La Direttiva dovrà essere attuata entro il 1 agosto 2021, salvo proroga di un anno. E’ evidente che tale procedura consentirà la riduzione di costi, tempi, oneri amministrativi, in particolar modo per le società di minore dimensioni in cui, peraltro, diventa più gravosa anche la stessa presenza delle persone fisiche (leggasi soci e amministratori) per l’adempimento delle pratiche. Non solo, la procedura di costituzione on line dovrà richiedere un tempo massimo di 5 giorni per le società costituite da persone fisiche: termine  portato ad un massimo di 10 giorni negli altri casi.

E ancora, se la costituzione della società richiede un capitale sociale (come avviene per la società di capitali), la normativa dovrà assicurare che il versamento possa essere effettuato on line sul conto bancario di istituto di credito che opera all’interno dell’Unione.

Da ultimo, la Direttiva introduce anche una serie di garanzie per contrastare frodi ed abusi nelle procedure on line, compresi il controllo delle identità e della capacità giuridica delle persone che procederanno alla costituzione delle società, nonché il rispetto delle norme sulle rappresentanza di enti e società con possibilità, peraltro, di chiedere la presenza fisica dinnanzi a un’autorità competente.

Viene in ogni caso mantenuta l’eventualità di partecipazione di un notaio o avvocato nelle procedure di diritto societario, nella misura in cui tali procedure possano comunque essere espletate interamente on line.

Delineato il quadro dei precetti generali, è di fondamentale importanza che si dia attuazione alle incombenze riservate alla disciplina nazionale, tra cui la sollecita predisposizione e messa a disposizione on line di moduli e modelli di cui sopra si è fatto cenno. Detti modelli, se utilizzati, soddisfano anche il requisito di adempimento dell’obbligo di disporre di atti costitutivi redatti e certificati in forma di atti pubblici.

La sfida per evitare che questo strumento non rimanga bloccato dalle lungaggini burocratiche è, dunque, aperta.

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