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T&P Magazine

Impianti di videosorveglianza fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori

A cura di Paola Lonigro

Ai sensi dell’art. 4, primo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), il datore di lavoro può, ma solo a determinati fini (tra i quali vi è quello della tutela del patrimonio aziendale), installare all’interno dei locali aziendali sistemi di videosorveglianza dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, a condizione di stipulare previamente un accordo con le OO.SS. oppure, in mancanza, di ottenere l’autorizzazione della sede territoriale competente dell’Ispettorato del Lavoro. 

Inoltre, per poter utilizzare le informazioni raccolte a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ed in particolare ai fini disciplinari, il datore di lavoro, nel rispetto della normativa sulla privacy, dovrà fornire ai dipendenti la preventiva informativa sulle modalità di funzionamento del dispositivo di videosorveglianza e di effettuazione dei relativi controlli.

Ciò premesso, si è discusso e si continua a discutere sulla possibilità per il datore di lavoro, in presenza del fondato sospetto di illeciti in atto da parte dei dipendenti a danno del patrimonio aziendale, di effettuare dei controlli difensivi a mezzo di una sorveglianza occulta sul luogo di lavoro per accertare la sussistenza o meno di tali condotte illecite e ciò senza la necessità di dover previamente sottoscrivere un accordo sindacale o richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

É evidente infatti che, nel caso di concreti indizi di illeciti perpetrati in azienda, devono essere contemperati due interessi contrapposti: 

- da un lato, quello dell’impresa ad accertare la commissione di reati a mezzo di indagini interne a tutela del patrimonio aziendale che, per essere efficaci e poter raggiungere il loro scopo, devono essere necessariamente caratterizzate da segretezza e celerità (il che mal si concilia con la necessità di raggiungere previamente un accordo sindacale ed informare preventivamente i dipendenti sull’effettuazione dei controlli); 

- dall’altro, quello dei dipendenti a non subire controlli generalizzati ed incontrollati atti ad eludere le prescrizioni dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori e della normativa privacy.

Su tali temi si è pronunciata la Terza Sezione Penale della Cassazione (sent. n. 3255 del 27 gennaio 2021) che ha escluso la violazione dell’art. 4, primo comma, dello Statuto dei Lavoratori in un caso in cui, a fronte di alcuni episodi ove era stata riscontrata la mancanza di merce in magazzino, al solo scopo di accertare la sussistenza di illeciti da parte dei dipendenti e di tutelare il patrimonio aziendale, era stato installato all’interno di un esercizio commerciale, senza il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, un impianto di video-sorveglianza, dal quale in via del tutto occasionale poteva derivare il controllo a distanza dei dipendenti (le telecamere erano rivolte soltanto verso la cassa e le scaffalature).

La Cassazione ha accolto la prospettazione del titolare del citato esercizio commerciale, statuendo la legittimità dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza occulto, in assenza del preventivo accordo con le OO.SS. e dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, in quanto riconducibile ai cosiddetti controlli difensivi, volti ad accertare condotte illecite del lavoratore e, come tali, estranei al campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 che ha il diverso scopo di proteggere la riservatezza del lavoratore medesimo.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che non operi l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori qualora 1) il sistema di videosorveglianza “occulto” sia stato installato in presenza di indizi concreti di illeciti da parte dei dipendenti, nell’ambito di controlli difensivi volti ad accertare la commissione di reati e tutelare quindi il patrimonio aziendale; 2) i dispositivi di videosorveglianza comportino solo in via del tutto occasionale un controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti; 3) i dati raccolti vengano utilizzati per il solo scopo per il quale l’impianto di videosorveglianza è stato installato e, quindi, esclusivamente per accertare la commissione di illeciti da parte dei dipendenti medesimi; 4) il controllo difensivo venga a cessare una volta terminata l’indagine interna. 

Rassegna stampa

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