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Il Tribunale di Belluno si pronuncia (di nuovo) sull’obbligo vaccinale nel comparto sanitario, e si esprime anche sulla costituzionalità dell’art. 4 del d.l. 44/2021

di Tommaso Targa e Noemi Spoleti

Con ordinanza collegiale pronunciata ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale di Belluno si è espresso relativamente al reclamo promosso da sette operatori socio-sanitari in forza presso una RSA avverso il provvedimento precedentemente pronunciato – ex art. 700 c.p.c. – dal medesimo Tribunale. L’ordinanza ha confermato la legittimità del collocamento in ferie forzate dei reclamanti, che si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino anti Covid-19, rigettando – per l’effetto – la reiterata richiesta di riammissione in servizio.

         La pronuncia in commento è di particolare interesse perché, pur avendo confermato la statuizione in via d’urgenza del giudice monocratico, ha invero proposto una motivazione differente, anche in ragione della sopravvenuta vigenza dell’obbligo vaccinale ex art. 4 d.l. 44/2021 per i lavoratori del settore sanitario.

         Preliminarmente, il Collegio – disattendendo la domanda dei reclamanti volta alla pronuncia di una decisione “al netto del decreto o comunque per i periodi non coperti dal decreto” – ha accolto l’eccezione di inammissibilità del reclamo per difetto di interesse ad agire; è stato infatti ritenuto che i reclamanti, pacificamente qualificati quali operatori socio-sanitari, rientrassero inequivocabilmente tra i soggetti obbligati alla vaccinazione anti-Covid 19, secondo quanto disposto dal richiamato decreto-legge n. 44 del 2021 e che perciò dovesse ritenersi giustificata l’adozione, da parte del datore di lavoro, di provvedimenti volti ad inibire la presenza di personale non vaccinato negli ambienti di lavoro individuati dal legislatore come interessati dall’obbligo vaccinale.

         In via subordinata, relativamente alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 d.l. 44/2021, in relazione all’art. 32 Cost., nella parte in cui prevede l’obbligo della vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie, il Tribunale bellunese si è pronunciato nel senso della mancata fondatezza della questione, ritenendo che il diritto alla salute dei soggetti fragili e – più in generale – dell’intera collettività debba essere preminente rispetto alla libertà di sottoporsi al trattamento vaccinale.

         A sostegno della richiamata valutazione comparativa tra interessi contrapposti – entrambi di rango costituzionale – i Giudici hanno riportato alcuni precedenti della Consulta in punto di obbligo vaccinale (Corte Cost. n. 5 del 2018; Corte Cost. n. 258 del 1994), dai quali si evince un orientamento volto a valorizzare la discrezionalità del legislatore che – nell’operare un adeguato bilanciamento tra il diritto alla salute del singolo, nella peculiare declinazione della libertà di cura, con il correlativo diritto alla salute collettiva – deve ancorare la propria scelta al contesto sanitario ed epidemiologico.

         La pronuncia in commento pone in rilievo l’importanza di una previsione legislativa in punto di obbligo vaccinale, che seppure necessariamente connessa – secondo le lungimiranti previsioni della giurisprudenza costituzionale – ai dati scientifici ed epidemiologici, rappresenta anche una scelta di indirizzo politico che non può essere rimessa alla magistratura, ma spetta piuttosto al legislatore; ed invero, i giudici hanno mostrato di essere consapevoli di quest’ultimo assunto laddove si sono pronunciati – in via preliminare – sul venir meno dell’interesse ad agire in ragione della sopravvenuta previsione legislativa dell’obbligo vaccinale.

Inoltre, da un punto di vista strettamente giuslavoristico, una simile norma di legge è particolarmente importante perché consente ai datori di lavoro – seppure solo in alcuni specifici settori – di operare una gestione del proprio personale più efficiente e prevedibile, preservando l’imprescindibile valore della certezza del diritto.


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