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Il trasferimento ai sensi dell’art. 33 l. 104/1992 può essere ottenuto solo se esistono posizioni vacanti nella sede di destinazione

Il trasferimento ai sensi dell’art. 33 l. 104/1992 può essere ottenuto solo se esistono posizioni vacanti nella sede di destinazione

Causa seguita da Tommaso Targa

Tribunale di Sassari, sentenza 31 luglio 2018

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda di un lavoratore che, in quanto titolare dei benefici ex art. 33 della l. 104/1992, ha chiesto la condanna dell’azienda ad essere trasferito di sede.

La sentenza ha richiamato il tenore testuale della norma secondo cui il trasferimento può essere disposto solamente “ove possibile”. Partendo da tale inciso, essa ha escluso che il lavoratore possa vantare un diritto assoluto ad essere trasferito, in presenza dei presupposti previsti dalla norma di che trattasi per godere dei permessi.

Alla luce dell’istruttoria svolta, il Giudice ha accertato che, presso la sede indicata dal lavoratore – quella vicina alla residenza del parente invalido che necessita di assistenza - non esistevano posizioni vacanti, compatibili con il suo profilo professionale. Pertanto, ha escluso che l’azienda sia obbligata a creare una posizione lavorativa ad hoc a cui assegnare il lavoratore, sebbene non prevista dall’organico aziendale, ovvero a trasferire a propria volta un altro lavoratore per “far spazio” a quello che ha chiesto il trasferimento.

In sostanza, l’art. 33 della l. 104/1992 prevede una sorta di diritto di prelazione all’assegnazione di una posizione lavorativa utile, se presente in organico e vacante, mentre non consente al lavoratore di imporre il proprio trasferimento a prescindere dalla oggettiva possibilità di utilizzarlo proficuamente nella sede ad quem.

La sentenza ha affrontato anche la questione della legittimità del distacco nell’ambito di società dello stesso gruppo. In proposito, ha richiamato l’insegnamento più recente della Cassazione secondo cui “In caso di distacco di un lavoratore presso una società inserita nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obbiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica, va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, "ratione temporis" applicabile, in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto di cui al comma 4-ter dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, introdotto dal d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 99 del 2013” (così la sentenza citando Cass. Civ. sez. lav. n. 8068 del 21/04/2016).

  

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