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Il termine di decadenza di cui all’art. 32 del “Collegato Lavoro” si applica anche alla somministrazione

(Tribunale di Nola, sentenza 5 dicembre 2019)

causa seguita da Tommaso Targa

 

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Nola ha aderito all’orientamento ormai consolidato della Cassazione secondo cui il doppio termine di decadenza previsto dall’art. 32 del “Collegato Lavoro” (l. 183/2010) si applica anche nel caso di impugnazione di rapporti di somministrazione.

La sentenza ha precisato che, in ragione dell’estensione della disciplina della decadenza anche alla somministrazione di lavoro, ad essa è applicabile altresì la norma transitoria prevista dal comma 1bis dell’art. 32 (quest’ultima norma introdotta dal “mille proroghe”, d.l. 225/2010 convertito con l. 10/2011). In base alla disciplina transitoria de qua, in fase di prima applicazione, per i contratti già scaduti al momento di dell’entrata in vigore del “Collegato Lavoro”, l’impugnazione poteva essere esercitata sino a tutto il 2011.

Inoltre, la sentenza ha precisato che l’introduzione di un termine di decadenza per l’impugnazione, e di altro termine per la proposizione del ricorso, non hanno inciso su una posizione sostanziale, bensì su una situazione ancora in fieri per la pendenza del termine di prescrizione. In altre parole, secondo la sentenza, introducendo i termini di decadenza di che trattasi il legislatore non ha pregiudicato diritti già acquisiti in via definitiva, essendosi limitato ad intervenire sul termine per l’esercizio dell’azione, con effetti sostanzialmente equivalenti a quelli che si avrebbero abbreviando il termine di prescrizione.

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