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Il subentro di un nuovo gestore in un servizio di pubblica utilità (le c.d. utilities) non configura un trasferimento d’azienda

Il subentro di un nuovo gestore in un servizio di pubblica utilità (le c.d. utilities) non configura un trasferimento d’azienda

causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

Corte d’Appello di Milano, sentenza 3 aprile 2018

In relazione al subentro di un nuovo gestore in un servizio di pubblica utilità, a seguito di aggiudicazione del relativo appalto, due organizzazioni sindacali hanno sostenuto che detto subentro configurasse un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. e, su tale presupposto, hanno lamentato la pretesa antisindacalità della condotta sia del gestore uscente che del gestore subentrante, consistente nella mancata attivazione della procedura di consultazione stabilita dall’art. 47 della legge n. 428/90.

In seguito al rigetto del ricorso ex art. 28 Stat. Lav. - da parte del Tribunale, sia nella fase sommaria che nella fase di opposizione - le predette organizzazioni sindacali hanno adito la Corte d’Appello. Peraltro, quest’ultima ha confermato le precedenti pronunce, rilevando che la fattispecie è regolata da una disciplina normativa speciale - il D.Lgs. n. 164/2000 e il D.M. attuativo del 21 aprile 2011 - che esclude espressamente l’applicabilità della direttiva comunitaria 2001/23/CE sul trasferimento d’azienda (e, quindi, anche dell’art. 2112 cod. civ.) e prevede, inoltre, l’attivazione di una specifica procedura di consultazione sindacale a carico del solo gestore uscente.

In considerazione di ciò, la Corte ha evidenziato che l’omesso espletamento della procedura ex art. 47 della legge n. 428/90, stabilita per la diversa ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda, non poteva, in ogni caso, costituire condotta antisindacale.

Fermo restando quanto sopra, il Collegio ha, altresì, evidenziato che, nel caso di specie, difettava la prova circa l’effettiva sussistenza di un ramo d’azienda funzionalmente autonomo, finalizzato alla distribuzione del gas e, in ogni caso, il confronto con i sindacati previsto dall’art. 47 della legge n. 428/90 era, comunque, avvenuto: infatti, il gestore uscente aveva correttamente attivato la citata procedura prevista dal citato D.M. 21 aprile 2011 e il gestore subentrante, pur non avendo alcun obbligo normativo al riguardo, aveva anch’esso incontrato le organizzazioni sindacali, accogliendo, quantomeno in parte, le richieste da esse avanzate.

 

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