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Il punto su… Validità dell’accordo parasociale che manleva il socio da conseguenze negative dell’investimento (opzione vendita “put”)

Il punto su… Validità dell’accordo parasociale che manleva il socio da conseguenze negative dell’investimento (opzione vendita “put”)

A cura di Vittorio Provera

In uno scenario finanziario e di impresa attualmente caratterizzato da notevoli incertezze, con la conseguenza che possono essere scoraggiati gli investitori che intendano partecipare finanziariamente ad iniziative imprenditoriali, merita particolare interesse la pronuncia della Corte di Cassazione del 4 luglio 2018 n. 17500 (che, peraltro, segue di poche settimane una precedente conforme decisione, sempre della Suprema Corte n. 17498).

I Giudici di legittimità tornano ad occuparsi, dopo alcuni anni, della questione inerente la validità di accordi parasociali con i quali taluni soci si obbligano a manlevare un terzo socio da eventuali conseguenze negative inerenti l’investimento fatto da quest’ultimo, attraverso l’acquisto di partecipazioni azionarie della società.

La vicenda qui in esame trae origine da un accordo parasociale di investimento stipulato tra i soci di maggioranza di una società per azioni ed un nuovo socio, che avrebbe sottoscritto l’aumento di capitale a lui riservato acquisendo, quindi, una partecipazione rappresentativa del 40% del capitale sociale. Nell’ambito di detto accordo, i soci di maggioranza si erano obbligati a riconoscere al nuovo investitore un diritto di vendita - entro un determinato termine, con corrispondente obbligo di acquisto da parte dei soci di maggioranza - della predetta partecipazione sociale ad un prezzo già fissato, con l’evidente finalità di garantirlo da eventuali conseguenze negative dell’ investimento (opzione di vendita cd “put”). Il prezzo determinato era pari a quello di acquisto maggiorato degli interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati, nelle more, in favore della società. Nel precedente grado di giudizio, la Corte di Appello di Firenze aveva ritenuto valido l’accordo parasociale attraverso il quale, come detto, era stata attribuita l’opzione put ex art. 1331 c.c., con conseguente condanna dei soci di maggioranza al pagamento di un ingente importo a favore del nuovo socio investitore.

Avverso detta pronuncia i primi avevano proposto ricorso in cassazione, eccependo la violazione e falsa applicazione tra l’art. 2265 c.c., che dispone la nullità dei patti con i quali uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (cosiddetto “patto leonino”). Al riguardo la Corte ha, innanzitutto, sottolineato che affinché operi la previsione di nullità di cui all’art. 2265 c.c. “è necessario che l’esclusione delle perdite o dagli utili, costituisca una situazione assoluta e costante”. Il che si traduce in una esclusione integrale da ogni utile o perdita per un periodo indeterminato di tempo pari, in sostanza, alla durata della società. In altre parole, la previsione dell’art. 2265 c.c. si realizza solo allorché il singolo socio è, per patto statutario, escluso in toto dalle perdite, o dagli utili o da entrambe le situazioni. Nel caso concreto, tuttavia, si è in presenza di un accordo che prevede un trasferimento del rischio puramente interno tra un socio e altri soci che non altera la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifica la posizione del socio in società, cosicché non si ha alcun effetto verso la società medesima. Quest’ultima “continuerà ad imputare perdite e utili alle proprie partecipazioni sociali, nel rispetto del divieto ex art. 2265 c.c. e senza che neppure sia ravvisabile una frode alla legge ex art. 1344 c.c., la quale richiede il perseguimento del fine vietato da parte di un negozio che persegua proprio la funzione di eludere il precetto normativo”.

Proseguendo nel ragionamento, si è valutato che il patto parasociale in cui è contemplata un’opzione di put ha, sostanzialmente, una finalità assicurativa del socio investitore, il quale ha trasferito agli altri soci il rischio dell’investimento, pur in presenza di determinate condizioni e nell’ambito di un limite temporale ben definito. Pertanto i Giudici di legittimità hanno ritenuto che una simile pattuizione è comunque finalizzata a perseguire un interesse meritevole ai sensi dell’art. 1322 c.c. (norma che, fra gli altri, legittima le parti a concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi degni di tutela in base all’ordinamento). Nello specifico, si è dato rilievo all’analisi dell’interesse concretamente perseguito, valutando che attraverso detta previsione si consente o facilita una operazione di finanziamento dell’impresa, anche in modo indiretto, mediante un investimento ad opera di altro socio, nell’ambito di operazioni di alleanza strategica tra vecchi e nuovi soci. In questi casi, per la Corte “non è precluso alle parti di addivenire pure a simili accordi, in cui la causa concreta è mista, in quanto associativa e di finanziamento, con la connessa funzione di garanzia assolta dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita senza la necessità di pervenire, a tal fine, alla liquidazione dell’ente”.

In tal modo la pattuizione realizza una funzione di garanzia: la previsione del diritto di vendita (con l’obbligo di acquisto) della partecipazione sociale entro un dato termine ad un prezzo determinato configura, nella sostanza, una ipotesi di manleva del socio investitore da eventuali conseguenze negative del proprio finanziamento.

In conclusione, i Giudici di legittimità confermano la liceità di un accordo negoziale tra soci che determina – in presenza di specifiche condizioni e limiti temporali – un trasferimento del rischio inerente l’investimento del capitale societario, così da favorire anche operazioni di finanziamento dell’impresa che, diversamente, non sarebbero attuate. Per contro, l’accordo negoziale di manleva (nei limiti riportati), in cui sono presenti tutti gli elementi essenziali che caratterizzano questa tipologia di garanzia atipica, non contiene elementi di nullità o illegittimità tali da compromettere l’interesse generale alla corretta amministrazione della società.

 

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