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IL PUNTO SU… IL DIRITTO DI CONTROLLO DI SOCIO DELLA S.R.L. ANCHE SULLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE INERENTE LE CONTROLLATE

Il socio ha diritto di accedere alle informazioni e documenti inerenti anche le distinte società, direttamente o indirettamente controllate dalla S.r.l. di cui il medesimo possiede una partecipazione, considerando che l’Organo gestore di quest’ultima ha il dovere di avere ed esaminare detta documentazione per svolgere il mandato. Questo è il contenuto di una ordinanza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 20 febbraio 2019. La vicenda ha preso avvio da un procedimento cautelare di un socio non amministratore di S.r.l. (che indicheremo come Alfa), con oggetto sociale la gestione delle partecipazioni in Società controllate. L’attore richiedeva l’emissione di un ordine a carico: (i) della predetta Alfa, (ii) nonché di altra S.r.l. interamente partecipata da Alfa (iii) e di una terza S.r.l interamente partecipata da quest’ ultima. L’istanza era finalizzata ad acquisire completa informazione sugli affari delle predette Società, con facoltà di estrarre copia della documentazione rilevante anche delle controllate. Le partecipate contestavano che il socio di Alfa potesse accedere ai loro documenti, poiché l’articolo 2476 2 co. c.c., non avrebbe consentito l’estensione del diritto di informativa del medesimo verso altre Società (di cui non possiede partecipazioni), avendo queste personalità giuridica distinta e caratterizzandosi, quindi, come soggetti estranei. Tuttavia i Giudici, anche in ragione della particolare attività di Alfa (holding non operativa), hanno individuato una diversa interessante soluzione, assumendo una interpretazione estensiva del diritto di controllo verso Enti rispetto ai quali l’attore non è socio.

 

In via preliminare, è stato dato rilievo al fatto che Alfa opera come gestore di partecipazioni. Pertanto, gli elementi che caratterizzano il bilancio di Alfa sono costituiti proprio dalle predette partecipazioni in aziende che esercitano attività imprenditoriali. Ne consegue che l’Organo amministrativo della holding deve “senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza… delle società sottoposte a controllo e coordinamento”, così da conoscere ciò che accade “a valle” nelle controllate.

 

A loro volta i Soci di Alfa (non amministratori) devono avere accesso alle informazioni e documenti relativi ai più ampi aspetti dell’attività gestione della Holding. Il principio affermato dal Tribunale è che “il socio della holding ha diritto di essere informato (dall’organo Amministrativo della predetta controllante) anche su cosa succede nelle partecipate, la cui gestione dell’attività è specifica della capogruppo”; parametrando così “il potere di controllo del socio della S.r.l. al potere di gestione spettante all’organo amministrativo della S.r.l.”. Nell’ordinanza, inoltre, si è confermato che il socio della controllante non ha, comunque, il diritto di accesso diretto alla documentazione delle partecipate, ma sono gli amministratori della holding che debbono mettere a disposizione detta documentazione, che i medesimi hanno il potere e dovere di acquisire per svolgere il mandato.

 

La pronuncia è senz’altro significativa, stabilendo un principio anche operativo per la risoluzione di problematiche pratiche nei casi - non infrequenti - di strutture societarie “a cascata”; fermi restando i limiti costituiti dal divieto di abuso nell’esercizio dei diritti riconosciuti al Socio e dal rispetto dell’obbligo di riservatezza. Tuttavia, è prevedibile un ulteriore sviluppo della giurisprudenza, stante la complessa casistica in materia.

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