di Sara Lovecchio
(breve nota a Cass. 19 agosto 2022 n. 24977)
Con ordinanza del 19 agosto 2022, n. 24977, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema legato proprio al periodo estivo, ovvero il diritto del datore di lavoro a determinare i giorni di ferie dei propri dipendenti, evidenziando i limiti ed i presupposti necessari perché l’azienda possa procedere in tal senso. Ma andiamo con ordine.
Ai sensi dell’art. 2109 cod. civ., l’imprenditore stabilisce il periodo di ferie retribuito a cui hanno diritto i dipendenti, “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. Non solo. Ai sensi del comma 3 della norma citata “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.
Nel caso esaminato nell’ordinanza sopra citata, l’azienda aveva imposto ai lavoratori il godimento di alcune ore/giorni di ferie residue prima di utilizzare la cassa integrazione straordinaria, ma di ciò non erano stati informati i dipendenti, in quanto era stata inviata un’informativa esclusivamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Ebbene, tale comunicazione è stata giudicata insufficiente in quanto la Corte ha evidenziato come la stessa non potesse considerarsi sostitutiva di “una comunicazione diretta ai singoli lavoratori della necessità di fruire delle ferie maturate ed ancora da godere prima dell’attivazione nei loro confronti della cassa integrazione guadagni straordinaria”.
La Suprema Corte ha altresì censurato il fatto che i dipendenti siano stati resi edotti delle ferie “forzate” solo successivamente al godimento delle stesse, mediante la consultazione delle buste paga. A dire della Corte di Cassazione, tale modalità è in chiaro contrasto “con l’oggettivo conseguimento della finalità cui le ferie sono intrinsecamente preordinate (il ristoro delle energie psico fisiche)”.
Dunque, la Suprema Corte, pur non mettendo in discussione, da un lato, il diritto del datore di lavoro a stabilire “l’esatta determinazione del periodo feriale” - che viene definito come una “estrinsecazione del potere organizzativo e direttivo dell’impresa” – dall’altro che “al lavoratore compete la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale”, ha, però, evidenziato la necessità di una chiara comunicazione preventiva in merito, da indirizzare direttamente ai lavoratori, così da garantire a questi ultimi l’effettivo ristoro cui il periodo di ferie è preordinato.
In mancanza, i lavoratori, pur collocati in ferie, hanno diritto alla relativa indennità sostitutiva, in quanto in tali giornate non può considerarsi realizzata la finalità cui le stesse sono preordinate.