Il nuovo lavoro occasionale e le istruzioni operative dell’INPS
(art. 54 bis DL. n. 50/2017 e circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107)
A cura di Francesco Torniamenti
Come noto, la legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017 ha introdotto l’art. 54 bis al D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (composto da 20 commi) che riforma la disciplina del lavoro occasionale dopo l’abrogazione dell’istituto del lavoro accessorio e dei voucher attuata con il D.L. del 17 marzo 2017, n. 25.
In sintesi, la riforma consente al datore di lavoro di utilizzare uno o più lavoratori, con i quali non abbia in corso - o abbia cessato da almeno sei mesi - un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, per l’esecuzione di prestazioni di lavoro occasionali, sempre che tali prestazioni abbiano un durata massima, nel corso di un anno civile, di 280 ore e diano luogo a compensi non superiori a: i) euro 5.000 per ciascun prestatore di lavoro con riferimento alla totalità degli utilizzatori; ii) euro 5.000 per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (tranne nei casi di lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, minori di 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi; disoccupati ex art. 19 D.lgs. n. 150/15 e percettori di prestazioni a sostegno del reddito, i cui compensi saranno conteggiati, ai fini della verifica di tale limite, nella misura del 75%); iii) euro 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
I compensi percepiti dal lavoratore per tali prestazioni occasionali sono esenti da imposizione fiscale, ma sono soggetti a contributi INPS e premio INAIL.
Per fruire di tali prestazioni occasionali, gli utilizzatori sono tenuti a registrarsi all’interno di un’apposita piattaforma gestita dall’INPS ed a ivi trasmettere i dati relativi alle parti e quelli relativi alle modalità di svolgimento della prestazione (luogo, oggetto, durata, compenso ecc…), nonché a versare – tramite modello F24 – gli importi che dovranno essere corrisposti al lavoratore. L’ente previdenziale si occuperà, poi, di erogare direttamente i compensi al lavoratore.
Le modalità di accesso alla prestazione cambiano a seconda che il datore di lavoro sia: i) una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività professionale o di impresa, ovvero ii) un altro utilizzatore.
1).. Nel caso di persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività professionale o di impresa L’utilizzatore acquista, attraverso la piattaforma informatica INPS, un libretto nominativo c.d. "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: i) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; ii) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; iii) insegnamento privato supplementare. Tale Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento (il cui valore nominale è fissato in 10 euro) da utilizzare ognuno per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Tale importo di dieci euro comprende sia la contribuzione INPS (1,65 euro), sia il premio INAIL (0,25 euro) che gli oneri gestionali (0,10 euro).
2) Nel caso degli altri utilizzatori. Questi possono ricorrere alla prestazione di lavoro occasionale sempre se non si tratti di imprese agricole (tranne nei casi in cui le prestazioni vengano rese da lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, minori di 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi; disoccupati ex art. 19 D.lgs. n. 150/15 e percettori di prestazioni a sostegno del reddito), imprese dell'edilizia e di settori affini, ovvero imprese appaltatrici d’ora o di servizi. Inoltre, tale utilizzatore non può avere alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Se sussistono tali presupposti, l’utilizzatore potrà accedere alla forma di lavoro occasionale attivando, nella piattaforma informatica dell’INPS, il c.d. “contratto di prestazione occasionale” e versando le somme necessarie per compensare le prestazioni. Il contratto, generalmente, non potrà prevedere una paga oraria inferiore ai 9 euro che dovrà essere maggiorata dei contributi INPS (nella misura del 33% del compenso) e del premio INAIL (nella misura del 3,5% del compenso) oltre agli oneri gestionali quantificati nell’’1% sulla somma complessiva.
3) Le sanzioni. La riforma prevede, poi, un apparato sanzionatorio in caso di violazione della suddetta normativa. In particolare: i) in caso il lavoratore renda nei confronti dell’utilizzatore prestazioni superiori all’importo di euro 2500 annui, ovvero maggiore di 280 ore annue, la collaborazione si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; ii) nel caso in cui l’utilizzatore avvii il contratto di prestazione occasionale fuori dai casi previsti, ovvero senza trasmettere all’INPS, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, tutte le informazioni inerenti il lavoratori e le modalità di svolgimento della prestazione, lo stesso sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
4) La circolare INPS. L’Ente Previdenziale, con la circolare del 5 luglio 2017, n. 107, nello specificare le modalità operative per accedere all’istituto in oggetto, ha evidenziato, tra l’altro, che: i) i dati relativi alle parti ed al rapporto di lavoro comunicati all’INPS devono essere corretti; infatti, in caso di errata indicazione dell’IBAN, se il compenso viene versato ad un beneficiario diverso dal prestatore, l’Ente sarà esente da ogni responsabilità; ii) in caso in cui il prestatore di lavoro, per circostanze straordinarie, non svolga la prestazione, l’utilizzatore dovrà revocare la richiesta di pagamento fatta all’INPS entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per la prestazione. In mancanza, l'INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; iii) al fine di determinare se l’utilizzatore non abbia alla proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, si deve prendere come riferimento la media dei lavoratori durante il semestre che va dal terzo mese all’ottavo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Nel novero dei lavoratori rientrano anche gli apprendisti; iv) l’apparato sanzionatorio sopra delineato non si applica alle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001.