×

T&P Magazine

Il nuovo contratto a termine. Convertito in legge il “Decreto Dignità”

Il nuovo contratto a termine. Convertito in legge il “Decreto Dignità”

A cura di Enrico Vella

Prima della sospensione delle attività per la pausa estiva, si sono concluse, da parte di entrambi i rami del Parlamento, le votazioni della legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione del Decreto Legge n. 87/2018, meglio noto con il nome di “Decreto Dignità”.

Il Parlamento ha approvato un testo leggermente diverso rispetto a quello licenziato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018. Le Camere hanno, infatti, aderito alle proposte “chirurgiche” di modifica formulate dalle Commissioni Finanze e Lavoro.

Le Commissioni, ed a seguire il Parlamento, hanno corretto alcune incongruenze del testo normativo proposto dal Consiglio dei Ministri e, nello stesso tempo, hanno reintrodotto poche regole che erano state superate dalla recente legislazione. Il Parlamento, da parte sua, non ha ritenuto di apportare modifiche o integrazioni aggiuntive.

Per prima cosa, come prevedibile, è stato inserito un “regime transitorio” il quale per la verità non è affatto cristallino. La nuova disciplina si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 14 luglio 2018. Per le proroghe e per i rinnovi dei contratti in corso, invece, la stessa troverà applicazione solo dal 31 ottobre 2018. Non è ben chiaro – e sul punto sarebbe auspicabile una circolare esplicativa – quale sia il regime delle proroghe e dei rinnovi stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia da quando non è più in vigore il Decreto) al 31 ottobre 2018.

Sono state esplicitate le conseguenze del mancato rispetto delle previsioni di legge in caso di superamento dei 12 mesi ed in assenza dei presupposti ovvero in caso di violazione del termine massimo dei 24 mesi o delle 4 proroghe: in tali casi, il contratto a termine si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

Non sono state, dunque, specificate (o meglio definite) le discusse condizioni per poter legittimamente apporre un termine al contratto superati i 12 mesi, così come è rimasto il limite massimo dei 24 mesi e quello delle 4 proroghe/rinnovi.

Anche per quanto riguarda la disciplina della somministrazione, il Parlamento non è intervenuto sui temi più dibattuti.

Infatti, la legge di conversione si è limitata a reintrodurre la deroga al c.d. “Stop and go”, già prevista nel D.Lgs. 81/2015, ed un limite massimo del numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, pari al 30% della forza lavoro, mantenendo comunque salve le previsioni dei C.C.N.L.

Per contro, del tutto inattesa, è stata la reintroduzione della fattispecie contravvenzionale della c.d. “somministrazione fraudolenta”, che ricorre quando la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore (per esempio, per retribuire i lavoratori con retribuzioni inferiori a quelle del C.C.N.L. applicato dall’utilizzatore). In tale caso, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

La norma de qua riprende (testualmente) l’art. 28 del D.Lgs. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi), abrogato dal noto D.Lgs. 81/2015.

Infine, sempre in tema di somministrazione, è stato chiarito che le condizioni per “superare” i 12 mesi, in caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore; in tale caso, dunque, le causali sono da ricondurre nella sfera dell’operatività dell’azienda utilizzatrice e non a quella dell’agenzia di somministrazione.

A chiusura, la legge di conversione ha precisato (rendendo maggiormente gravoso il contratto a termine) che il contributo addizionale dello 0,5% si applica a ciascun rinnovo, anche in caso di contratto a termine in somministrazione.

La legge 9 agosto 2018 n. 96 è stata pubblicata sulla  G.U. Serie Generale n.186 del 11.8.2018 ed è entrata in vigore il 12.08.2018.

La legge di conversione abroga il decreto legge 28 giugno 2018 n. 79, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati così come gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.

Pertanto, le date chiave da considerare quando parliamo di disciplina dei contratti a termine rimangono il 14 luglio (data di entrata in vigore del “Decreto Dignità") ed il 31 ottobre 2018 (fine del periodo transitorio).

Dall'1 novembre 2018, assunzioni, rinnovi e proroghe seguiranno tutti le nuove regole.

  

New Call-to-action

 

 

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >