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T&P Magazine

Il “furbetto del cartellino” inibisce la rilevazione elettronica delle sue presenze/assenze: sussiste la giusta causa di licenziamento.

(Trib. Roma 3 ottobre 2018, n. 7399)

Causa seguita da Vittorio Provera e Andrea Beretta

Un dipendente, abusando di una procedura che impediva la registrazione dell’uscita ed entrata ai fini della presenza al lavoro, aveva in più occasioni digitato, senza alcuna autorizzazione, un determinato codice sulla tastiera posta sui tornelli, causando volontariamente l’inibizione della rilevazione (ai fini di verifica della prestazione) della propria uscita in orario di servizio. In tal modo si era assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro, anche per intere giornate lavorative. Scoperto dalla Società (poiché le uscite abusive erano rilevate ai fini della sicurezza), era stato licenziato per giusta causa.

In sede giudiziale e, segnatamente, in fase del procedimento di opposizione (c.d. rito Fornero), a conferma dell’ordinanza emessa nella precedente fase sommaria, il Tribunale, con la sentenza in commento, in applicazione di principi giurisprudenziali consolidati in materia, ha ritenuto legittima la sanzione espulsiva. In particolare, ha evidenziato come il comportamento intenzionale del lavoratore fosse contrario non solo a canoni di correttezza, buona fede e trasparenza ma addirittura ai principi generali dell’ordinamento, a disposizioni del codice penale, nonché a quel c.d. “minimo etico” che deve caratterizzare i rapporti umani, specialmente in ambito lavorativo.

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