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Il “furbetto del cartellino” ha disattivato la rilevazione elettronica delle sue presenze/ assenze sui tornelli: sussiste la giusta causa di licenziamento

Il “furbetto del cartellino” ha disattivato la rilevazione elettronica delle sue presenze/ assenze sui tornelli: sussiste la giusta causa di licenziamento

(Trib. Roma, Ordinanza 18 agosto 2017)

Causa seguita da Vittorio Provera e Andrea Beretta

Nell’ambito della regolamentazione del sistema di rilevamento presenze e assenze, nonché degli ingressi in azienda, una società aveva introdotto - nell’impianto di ingresso a tornelliun doppio sistema di raccolta dati : uno per la determinazione della presenza ai fini lavorativi, ed uno ai fini della sicurezza.

Un dipendente (abusando di un procedimento che inibiva la registrazione dell’uscita ed entrata ai fini della presenza al lavoro) aveva in più occasioni digitato, intenzionalmente e senza autorizzazione alcuna, un determinato codice sulla tastiera posta sui tornelli. Così operando, di volta in volta, aveva consapevolmente causato l’inibizione della rilevazione (ai fini di verifica della prestazione) della propria uscita in orario di servizio. In tal modo si era assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro, anche per intere giornate lavorative, senza quindi svolgere le mansioni affidate. Scoperto dalla Società (poiché le uscite abusive erano rilevate ai fini della sicurezza), era stato licenziato per giusta causa.

In sede giudiziale il Tribunale, in applicazione di principi giurisprudenziali consolidati in materia, ha ritenuto legittima la sanzione espulsiva - anche a fronte della sostanziale non contestazione delle condotte, da parte del lavoratore – ritenendo che, nel caso di specie, sussistesse la giusta causa del recesso. In particolare ha valutato: (i) l’oggettiva gravità della condotta posta in essere, in violazione di norme di legge, di contratto nonché di regolamenti interni aziendali;(ii) l’intenzionalità del comportamento; (iii) la sua incidenza sul rapporto fiduciario, posto che tali condotte reiterate, peraltro attuate con modalità fraudolente ed occulte, erano tali da indurre legittimi e fondati dubbi sulla correttezza dei futuri adempimenti e da non consentire, quindi, la prosecuzione - neppure provvisoria - del rapporto di lavoro.

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