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Il diritto di precedenza del lavoratore a termine: è violato in caso di assunzione di un apprendista?

Il diritto di precedenza del lavoratore a termine: è violato in caso di assunzione di un apprendista?

A cura di Damiana Lesce e Paola Lonigro

Il tema è stato posto all’attenzione del Ministero del Lavoro che, con l’interpello n. 2 dell’ 8 agosto 2017, rispondendo ad un duplice quesito  di Confcommercio, ha  affrontato il tema del diritto di precedenza disciplinato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 81 del 2015.

In particolare, Confcommercio ha chiesto se, ai sensi della predetta norma, possano o meno costituire violazione del diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:

  1. l’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda;
  2. la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.

 

 ■ IL DIRITTO DI PRECEDENZA DISCIPLINATO DALL’ART. 24 DEL D.LGS. N. 81/2015.

 Il comma 1 dell’art. 24 dispone “salvo diversadisposizione dei contratti collettivi, il lavoratore  che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda,  ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

Il diritto di precedenza sorge in capo al lavoratore che, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia operato in forza di più contratti a termine, anche di breve periodo e/o risalenti nel tempo, per un periodo complessivamente superiore a 6 mesi. Il requisito “temporale”, tuttavia, non è sufficiente: nel corso dei predetti contratti a termine il lavoratore deve aver svolto le medesime mansioni che saranno oggetto del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il riferimento contenuto nella norma ai “contratti a tempo determinato”, porta ad escludere la computabilità, ai fini della maturazione del diritto di precedenza, dei periodi di lavoro svolti, ad esempio, in regime di somministrazione.

Il comma 2 dell’art. 24 riguarda le lavoratrici madri titolari di uno o più contratti a tempo determinato: per queste ultime, il periodo di congedo per maternità, sia quello obbligatorio sia quello anticipato, è utile a conseguire il diritto di precedenza (vale a dire, si computano al fine di integrare il requisito temporale dei sei mesi). Inoltre, il diritto di precedenza viene riconosciuto non solo per una assunzione a tempo indeterminato, ma anche rispetto a un contratto a termine il cui contenuto riguardi le mansioni già espletate.

Il comma 3 dell’art. 24 regolamenta la disciplina  applicabile ai contratti stagionali: il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il comma 4 dell’art. 24 disciplina le modalità di esercizio del diritto di precedenza:

- deve essere espressamente richiamato nella lettera di assunzione;

- deve essere esercitato per iscritto dal lavoratore interessato entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (il limite temporale è abbassato a tre mesi per i contratti stagionali);

- si estingue trascorso un anno dalla cessazione del rapporto.

 

■ LA RISPOSTA DEL MINISTERO.

Il primo quesito sollevato da Confcommercio è se la prosecuzione di un rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo rappresenti una violazione del diritto di precedenza di un (altro) lavoratore che, con contratto a tempo determinato, abbia già lavorato per le medesime mansioni alle quali è addetto l’apprendista.


Il Ministero ha dato risposta negativa al quesito: non viene violato alcun diritto di precedenza in quanto il rapporto di apprendistato (nel caso di specie,  professionalizzante) è, fin dall’inizio, a tempo indeterminato e il c.d. consolidamento del rapporto al termine del periodo formativo non rappresenta altro che la naturale prosecuzione di quel contratto al termine del periodo di formazione.

Con riferimento al secondo quesito, vale a dire, se violi il diritto di precedenza la nuova
assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore, il Ministero osserva, innanzitutto, che l’assunzione con contratto di apprendistato è rilevante ai fini di verificare se ciò possa costituire violazione del diritto di precedenza.

Ciò premesso: non ricorre la violazione del diritto di precedenza qualora il lavoratore (con contratto a termine) risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato.
► In definitiva, conclude il Ministero, non integra la violazione del diritto di precedenza:

(i) né la prosecuzione del rapporto di lavoro dell’apprendista al termine del periodo di formazione, non trattandosi di una nuova assunzione,
(ii) né la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

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