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Il dipendente non ha diritto di essere inserito nei turni di reperibilità

Il dipendente non ha diritto di essere inserito nei turni di reperibilità

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 20648 del 31 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza della Corte di merito che aveva accolto la domanda del lavoratore, il quale sosteneva di essere stato illegittimamente escluso dai turni di reperibilità, condannando l’azienda a versargli la relativa indennità. La Suprema Corte ha affermato che il servizio di reperibilità non costituisce una mansione in senso “tecnicogiuridico”, ma integra un obbligo accessorio ed intermedio per il lavoratore preposto ad un determinato servizio.

L’istituto della reperibilità è disciplinato dall’autonomia collettiva ed il servizio è organizzato in turni periodici stabiliti dall’imprenditore; l’inclusione nei predetti turni non costituisce una regola e la dispensa un’eccezione. Ne consegue, pertanto, che la mancata inclusione non può essere considerata un danno simile a quello da dequalificazione professionale, non potendo assimilarsi la reperibilità a nessuna forma di lavoro, neppure “in attesa”.

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