Il demansionamento concordato tra vecchi divieti e nuove libertà
Causa seguita da Claudio Ponari e Vittorio Provera
Corte di Appello di Torino sentenza n. 70 del 12 febbraio 2018
La pronuncia in disamina costituisce, senza dubbio, una decisione di grande interesse, offrendo un’occasione di riflessione su un tema di viva attualità – ancor più a seguito della riforma dell’art. 2103 c.c. attuata dal D.Lgs. 81/2015- qual è quello del cd. accordo di demansionamento.
Il caso riguarda un lavoratore, inquadrato come impiegato amministrativo che, dopo una fase iniziale di carriera che lo aveva visto conseguire l’inquadramento nella categoria superiore rispetto a quella di assunzione, aveva inteso disimpegnarsi, per esigenze sue personali, chiedendo all’azienda di essere assegnato a mansioni della carriera tecnica di due livelli inferiori rispetto a quelle proprie del suo livello di ultimo inquadramento.
Nella fattispecie, l’azienda aveva inizialmente rifiutato il cambio di mansioni, non avendone interesse, salvo poi cedere alle pressanti richieste del dipendente che aveva variamente argomentato in merito al possesso della qualificazione necessaria ad assumere il ruolo di suo gradimento e insistito affinché l’azienda gli offrisse l’opportunità che chiedeva.
In seguito, tuttavia, il lavoratore non aveva potuto mantenere la posizione richiesta, non avendo superato il periodo di prova previsto dal contratto collettivo applicato, necessario ai fini della stabilizzazione nella nuova posizione lavorativa, malgrado la collaborazione della società che aveva acconsentito anche a rinnovare la proroga e aveva mantenuto al dipendente il trattamento economico, proprio del livello superiore, malgrado lo svolgimento di mansioni inferiori.
Fallito anche il successivo periodo di prova, il dipendente non era rientrato nella posizione precedente – a lui sgradita – sicché si era reso necessario trovare una collocazione temporanea in altro ruolo proprio della carriera amministrativa di suo gradimento.
Dopo alterne vicende che avevano visto l’impresa trovarsi in crescenti difficoltà, anche a seguito della necessità aziendale di intraprendere percorsi di ristrutturazione, il lavoratore, a distanza di anni e dopo aver rifiutato varie posizioni offerte dall’azienda, aveva lamentato di essere vittima di un demansionamento sin dal momento iniziale, convenendo in giudizio la Società al fine di sentir accertare l’esistenza di un demansionamento, il diritto al risarcimento dei danni che riteneva occorsi e la reintegra nella posizione lavorativa occupata prima che egli facesse originariamente richiesta di cambiare posizione.
L’azienda si era difesa in giudizio, affermando di aver agito su sua richiesta e di aver provato inutilmente a reperirgli un’occupazione confacente al suo inquadramento (nell’impossibilità di restituirlo alla posizione originaria, nelle more occupata) dopo che egli aveva manifestato il proprio interesse a tornare a un ruolo coerente con la sua classificazione senza riuscirvi, attesa l’indisponibilità del lavoratore ad accettare le molteplici soluzioni offerte, giungendo al fine alla determinazione di assegnare, unilateralmente, al lavoratore una posizione conforme al suo inquadramento nel II livello.
Il Tribunale adito rigettò le domande azionate dal lavoratore, giudicando, innanzitutto, l’inquadramento nel superiore livello attribuito al lavoratore alla stregua di un trattamento di miglior favore non essendovi corrispondenza tra mansioni assegnate, proprie di un terzo livello S, e inquadramento a lui attribuito nel secondo livello. Il Giudice aveva altresì escluso una responsabilità dell’azienda nel successivo demansionamento, pacificamente avvenuto, essendo il medesimo la conseguenza della richiesta del lavoratore che lo aveva caldeggiato quantomeno sino al 2014 e che, successivamente, aveva assunto un comportamento puntiglioso tale da ostacolare ogni ricollocazione. Il Giudice aveva, infine, rilevato come, stante la riorganizzazione nelle more adottata dalla Società a decorrere dal 30 giugno 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, il demansionamento era da considerarsi, in ogni caso, come legittimo con siffatta decorrenza, in virtù della novella dell’art. 2103 c.c..
Avverso detta sentenza aveva proposto impugnazione il lavoratore, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado ritenuta ingiusta.
La Società ha resistito in appello evidenziando la legittimità del proprio comportamento alla stregua dell’evidente volontarietà del cambio di mansioni e responsabilità – in alcun modo sollecitato dalla stessa come comprovato dalla conservazione del trattamento economico proprio della posizione precedentemente occupata e come testimoniato dalla documentazione prodotta in atti -; su tali basi la Società ha chiesto il rigetto dell’appello, in quanto infondato.
La società evidenziava, peraltro, come la giurisprudenza della S.C. si fosse già pronunziata, con la sentenza 17095/11, in fattispecie affine, escludendo l’esistenza di una responsabilità aziendale in tema di dequalificazione per quei casi – come quello di specie- in cui il cambio di mansioni, lungi dal costituire la conseguenza di un’iniziativa del datore di lavoro, scaturisse da una precisa richiesta del lavoratore accolta dall’azienda.
La Corte di Appello di Torino, valutata la prova documentale in atti, ha rigettato il ricorso, ritenendo in punto di fatto che l’assegnazione del lavoratore a mansioni di livello inferiore a quelle di inquadramento fosse dipesa da una sua libera e consapevole scelta e che il demansionamento proseguito negli anni successivi, ancorché agevolato da un atteggiamento accondiscendente dell’azienda, fosse stato in maniera determinante causato dalla volontà dello stesso lavoratore, il quale aveva espressamente o tacitamente consentito il mantenimento in posizioni lavorative non confacenti al suo livello di inquadramento.
In punto di diritto la Corte di Appello ha giudicato che la giurisprudenza, dopo un’iniziale lettura restrittiva dell’originario testo dell’art. 2103 c.c., anteriore alla novella del 2015, secondo cui tale disposizione stabiliva il diritto del lavoratore, inderogabile per volontà delle parti, a essere adibito alle mansioni di assunzione o a quelle corrispondenti al livello superiore acquisito, è pervenuta a ritenere che le limitazioni allo ius variandi poste dalla norma non trovassero applicazione quando l’assegnazione a mansioni di livello inferiore non dipendesse da un atto unilaterale posto in essere dal datore di lavoro nel suo esclusivo interesse, ma costituisse invece una misura adottata nell’interesse del lavoratore per evitare il licenziamento per ragioni di carattere oggettivo.
La Corte ha anche ripreso il successivo arresto della S.C. 17095/11, citato dalla società e relativo a un precedente di merito della medesima Corte torinese, favorevole a ritenere che le limitazioni poste dall’art. 2103 c.c. (vecchio testo) fossero dirette a incidere esclusivamente su quei provvedimenti del datore di lavoro o su quelle clausole contrattuali che prevedono il mutamento di mansioni o il trasferimento non sorretti da ragioni tecniche, organizzative e produttive e mirano a impedire che il cambiamento di mansioni o il trasferimento siano disposti contro la volontà del lavoratore e in suo danno. Dette limitazioni pertanto – come rilevato dalla S.C.- non operano nel caso in cui – secondo un accertamento di fatto riservato al Giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato – il mutamento di mansioni o il trasferimento siano disposti a richiesta del lavoratore, ossia in base a un’esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale unilaterale decisione senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro che l’abbia invece subita.
Sulla base di tale precedente, giudicato perfettamente applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte di Appello, in integrale adesione delle difese proposte dalla Società sul punto, ha, pertanto, rigettato l’appello.
La sentenza si è anche pronunciata, incidentalmente, sulla questione relativa alla rilevanza delle modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2015 ritenendole non pertinenti ai fini della decisione del caso sottoposto alla sua disamina sulla base della considerazione – anch’essa ineccepibile- secondo cui la novella ha sì consentito l’assegnazione del lavoratore a mansioni di livello inferiore, ma soltanto nel caso in cui la stessa costituisca la conseguenza di una modifica degli assetti organizzativi aziendali direttamente incidenti sulla posizione del lavoratore, fattispecie questa che non riguardava l’ipotesi in questione.