A cura di Teresa Cofano
La Società Alfa conveniva in giudizio nel 2020 la Compagnia Beta invocando, nei suoi confronti, la responsabilità ex art. 2049 c.c. in relazione all’illecito dell’agente locale al quale aveva versato, nei primi mesi del 2009, ingenti somme a titolo di premi di perfezionamento di cinque polizze.
A tal fine, affermava di aver manifestato per iscritto alla Compagnia, dopo pochi giorni dal versamento dei primi, la volontà di recedere dai contratti, senza ottenere alcun riscontro, e di avere in seguito scoperto che le polizze, in realtà, non erano mai state stipulate e che l’agente si era, verosimilmente, impossessato degli importi incassati.
Beta, costituendosi in giudizio, eccepiva che le polizze in questione non si erano mai perfezionate ed erano inesistenti negli archivi della Compagnia; che non era dimostrato il pagamento dei premi e che, in ogni caso, la domanda doveva ritenersi prescritta, essendo decorsi più di cinque anni dal fatto appropriativo.
Con sentenza del 9 novembre 2022 il Tribunale di Cosenza ha respinto le richieste di Alfa, ritenendo che le missive inviate alla Compagnia a febbraio 2009 dalla Società attrice non rappresentassero validi atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.p.c. comma 4, avendo ad oggetto esclusivamente la dichiarazione di recesso dai contratti assicurativi: la domanda giudiziale idonea ad interrompere la prescrizione, invece, è soltanto quella avente ad oggetto il diritto della cui prescrizione si tratta. In altri termini, la dichiarazione di recesso dai contratti assicurativi non vale a interrompere la prescrizione dell’azione risarcitoria proposta, difettando il requisito della pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta, in quanto le due pretese (quella di recesso, da un lato, e quella risarcitoria, dall’altro) si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e derivano da diritti “eterodeterminati”, per la cui identificazione occorre fare riferimento ai relativi (e diversi) fatti costitutivi.
(Tribunale di Cosenza, sentenza del 9 novembre 2022, causa seguita da Bonaventura Minutolo)