×

T&P Magazine

I doveri di due diligence per le imprese: la Proposta di Direttiva 2022/0051 (COD)

di Barbara Fumai

La Proposta di Direttiva 2022/0051 (COD) della Commissione Europea, attualmente al vaglio del Consiglio dell’Unione Europea, è volta ad introdurre doveri di diligenza, rispetto alla tutela dei diritti umani e dei lavoratori, in capo alle Società capo-gruppo e alle Società che, nell’ambito di un rapporto economico consolidato, risultino essere economicamente dominanti.

Molte delle grandi imprese europee, infatti, sono strutturate in modo tale che tutte le attività non strettamente attinenti a quella principale vengano esternalizzate a svariate imprese minori che, il più delle volte, sono localizzate in Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo dove, dunque, non sono ancora stabilite adeguate tutele per i diritti umani e dei lavoratori.

La Proposta di Direttiva intende imporre alle Società europee e alle società straniere che operino nel mercato europeo obblighi di c.d. “due diligence” al fine di limitare e attenuare le condotte negative e le violazioni dei diritti umani poste in essere dalle imprese minori, ad esse collegate da un rapporto economico consolidato o in virtù dello stesso gruppo societario.

In considerazione dei gravosi oneri amministrativi e finanziari che la Proposta di Direttiva intende introdurre, si è ritenuto di escludere dall’ambito di applicazione della futura Direttiva le PMI, pari al 99% delle imprese con sede nella UE.

Ciononostante, le PMI potranno trovarsi a subire il costo derivante dall’applicazione della normativa europea alle Società di maggiori dimensioni con le quali intrattengono rilevanti rapporti economici e, pertanto, al fine di supportare ulteriormente le PMI sono previste misure di sostegno finalizzate allo sviluppo delle capacità finanziarie ed operative.

La Proposta di Direttiva si applicherà, dunque, nella sua interezza soltanto alle c.d. “grandi società” europee, ovvero quelle società che impiegano più di 500 dipendenti e che abbiano generato nell’ultimo anno un fatturato netto mondiale superiore a 150 milioni di euro; per quanto riguarda le c.d. “società intermedie” europee – cioè quelle che impieghino un numero di dipendenti ricompreso tra un minimo di 250 e un massimo di 500 e che al contempo abbiano generato un fatturato netto mondiale ricompreso tra un minimo di 40 milioni di euro e un massimo di 150 milioni di euro – l’applicazione dell’obbligo di diligenza avrà decorrenza dopo due anni dalla fine del periodo di recepimento della Direttiva stessa e sarà, comunque, limitato alle sole società che operino in settori ad impatto particolarmente elevato (ad esempio, tra gli altri, fabbricazioni di tessuti e pellami, agricoltura, pesca, silvicoltura, bestiame, legname, etc.).

La Proposta di Direttiva, tuttavia, non intende limitare il proprio ambito applicativo alle sole imprese europee e prevede, pertanto, l’estensione dell’obbligo di diligenza alle società di Paesi terzi, che abbiano generato un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro all’interno dell’Unione Europea oppure che, sempre nell’ambito dell’Unione Europea, abbiano generato un fatturato netto ricompreso tra 40 milioni e 150 milioni di euro e che operino nei settori ad impatto elevato di cui sopra. Viene, dunque, meno per queste società la condizione relativa al numero di lavoratori impiegati a causa dell’assenza di una definizione comune di lavoratore dipendente.

L’estensione della Proposta Direttiva alle società extra-europee è stata ritenuta necessaria al fine di evitare una alterazione della concorrenza e, in particolare, un eccessivo svantaggio economico e competitivo gravante sulle società europee rispetto a quelle estere.

Per quanto riguarda, invece, le misura da adottare, la Proposta ne prevede di specifiche, quali ad esempio: la previsione di un codice di condotta; l’individuazione, la prevenzione e l’arresto di potenziali impatti negativi su diritti umani; la valutazione periodica dell’attuazione delle misure volte a limitare le violazioni dei diritti umani generate dall’attività propria o delle proprie affiliate, misure la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni specifiche, effettive e proporzionate, adottate a livello nazionale dai singoli Stati membri.

Tuttavia, per poter valutare l’effettivo apporto della Proposta di Direttiva rispetto, da un lato, alla tutela dei diritti dei lavoratori e, dall’altro, alla governance delle Società (prima quelle grandi e poi quelle “intermedie”), cui la stessa verrà applicata, occorrerà attendere il completamento dell’iter legislativo europeo.

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >