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I danni connessi alla dequalificazione devono essere specificamente allegati e rigorosamente provati

I danni connessi alla dequalificazione devono essere specificamente allegati e rigorosamente provati

(Trib. Santa Maria Capua Vetere, 20 settembre 2017)

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

Un dipendente ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sostenendo di essere stato dequalificato sin dal settembre 1996 e, su tale presupposto, ha chiesto che la Società datrice di lavoro fosse condannata a riassegnargli le precedenti mansioni o ad adibirlo ad altre equivalenti, nonché a risarcirgli i pretesi danni patrimoniali (danno alla professionalità, per perdita di chances, all’immagine e alla dignità) e non patrimoniali (danno biologico per aver contratto una sindrome ansioso-depressiva) che, a suo dire, ne sarebbero derivati.

Il Tribunale - pur avendo accertato, all’esito dell’istruttoria testimoniale, l’effettiva sussistenza del demansionamento lamentato dal ricorrente - a partire dal settembre 1996 - ha, tuttavia, respinto tutte le domande da lui proposte (rilevando che le stesse sarebbero, comunque, state prescritte per il periodo anteriore al 7 marzo 1997), evidenziando che dall’accertata dequalificazione non deriva automaticamente alcun danno risarcibile (né patrimoniale, né non patrimoniale), ma che qualsiasi pregiudizio per cui viene richiesto un risarcimento debba essere specificamente allegato e rigorosamente provato.   

Facendo applicazione del predetto principio, il Tribunale ha rigettato la richiesta del lavoratore di risarcimento dei pretesi danni patrimoniali (danno alla professionalità, per perdita di chances, all’immagine e alla dignità), perché questi ultimi erano stati da lui dedotti solo genericamente e, in ogni caso, non erano stati provati.

Anche la domanda di risarcimento dell’asserito danno non patrimoniale (danno biologico) è stata respinta dal Tribunale, sul presupposto che il ricorrente - in presenza di una patologia a eziologia multifattoriale come quella da lui lamentata (sindrome ansioso-depressiva) - avrebbe dovuto provare in modo estremamente rigoroso l’esistenza del nesso causale tra detta malattia e il demansionamento patito, ma che tale prova non era stata fornita e, anzi, la CTU espletata nel corso del giudizio ne aveva escluso la sussistenza.

Rassegna stampa

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