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T&P Magazine

I chiarimenti dell’INPS sulle modifiche apportate dal DL 30 giugno 2022, n. 105

A cura di Marina Tona

I chiarimenti dell’INPS sulle modifiche apportate dal DL 30 giugno 2022, n. 105, alle norme in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.

 

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il nuovo decreto ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 per quanto riguarda, in particolare, alcune materie tra le quali il congedo di maternità e di paternità, il congedo parentale; i congedi per malattia dei figli, il lavoro notturno, il divieto di licenziamento e il diritto al rientro e conservazione del posto.

Il decreto ha modificato, inoltre, la disciplina sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste e quella sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con la recente circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in ordine ad alcuni istituti.

Per quanto riguarda il Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti – previsto dal nuovo articolo 27 bis introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022 nel corpo del D.Lgs. n. 151/01 (di seguito T. U.) - l’INPS nella Circolare - dopo avere richiamato il contenuto della nuova disposizione che, ricordiamo, prevede il diritto del padre ad astenersi dal lavoro nell’arco di tempo che va dai due mesi precedenti la data prevista del parto ai 5 mesi successivi alla nascita del bambino, per 10 giorni lavorativi non frazionabili, da utilizzare anche in via non continuativa - precisa quanto segue:

  • il parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la fisiologica riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto, rimanendo, comunque, invariato l’arco temporale dei cinque mesi successivi al parto entro cui fruire del congedo;
  • il congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative;
  • la fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore;
  • il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso) o nel caso di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). In quest’ultimo caso il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso;
  • nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati;
  • i periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa;
  • il diritto a fruire dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetta anche ai genitori adottivi o affidatari;
  • in caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi;
  • nel caso di adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l’Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore padre;
  • in caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il congedo di paternità obbligatorio deve essere usufruito entro i 5 mesi successivi all’affidamento o al collocamento;
  • per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia;
  • il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità;
  • Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate.

Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/22 (13/8/22), nonché nei casi in cui, ancorché la data effettiva del parto sia antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/22, il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio di cui alla L. n. 92/12.

Il nuovo D.Lgs. n. 105/2022 ha aumentato il limite massimo dei periodi di Congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.

In particolare, la nuova disciplina riconosce a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore.

Inoltre, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. L’INPS ha precisato che per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili e che tale periodo può essere utilizzato in maniera ripartita da entrambi i genitori.

In presenza di un solo genitore il congedo parentale è stato elevato a undici mesi invece dei dieci mesi previsti dalla precedente normativa, di cui nove indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti due mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001.

Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022 e solo per i periodi di fruizione successivi all’entrata in vigore del decreto stesso, mentre per i periodi antecedenti l’entrata in vigore del decreto, si applicano le precedenti disposizioni di legge.

L’Istituto ha precisato che, considerata la frazionabilità del congedo parentale, le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo le rispettive disposizioni normative.

Per quanto riguarda il Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici iscritti/iscritte alla Gestione separata, il D.Lgs. n. 105/2022 ha ampliato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo e riconosciuto a ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi. L’INPS ha confermato le indicazioni già contenute nella circolare n. 71/2020, aggiornate alla luce dei nuovi limiti introdotti dal decreto, che prevedono che:

- La fruizione del congedo parentale effettuata nei primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;

- Qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo di cui al precedente punto a), l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

 Il D.Lgs. n. 105/2022 riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. L’Istituto precisa nella Circolare che, come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo, l’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre. I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022 (13/8/22). 

L’INPS, infine nella circolare in commento ha precisato che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022 (13/8/22), è comunque possibile fruire dei congedi così come modificati dal D.Lgs. n. 105/2022 facendone richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, successivamente, la presentazione della relativa domanda telematica all’Istituto.

 

 

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