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T&P Magazine

Highlights – Giurisprudenza Lavoro 2020

Jobs Act – Illegittimità costituzionale anche dell’indennità in caso di vizi formali commisurata all'anzianità di servizio

(Corte Cost., 16 luglio 2020, n. 150)

Con la sentenza n. 150/20 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, anche nella parte in cui commisurava il risarcimento in caso di illegittimità del recesso datoriale per vizi formali e/o procedurali esclusivamente in base all'anzianità di servizio. Osserva la Corte che il diritto del lavoratore a ottenere un’indennità calcolata solo sull'anzianità di servizio rappresenterebbe una violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro. Tale pronuncia si affianca alla nota precedente sentenza Corte Cost. n. 194/18 che aveva dichiarato l’illegittimità del Jobs Act per le “sole” indennità in caso di illegittimità “sostanziale” del licenziamento.

Alla Corte non è, infatti, sfuggito che la disposizione in esame - soprattutto dopo la precedente pronuncia del 2018 - non faceva altro che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali, svalutandone la funzione di garanzia e di civiltà giuridica.


Riders – Confermata in Cassazione l’applicazione della
disciplina del lavoro subordinato agliaddetti al food delivery

(Cass. sez. lav., 24 gennaio 2020, n. 1663 e Cass. sez. lav., 28 ottobre 2020, n. 23768)

La Suprema Corte, con sentenza n. 1163/20, confermando i precedenti di merito del “caso Foodora” (C. App. Torino, n. 26/2019 e Trib. Torino n. 778/2018), ha definitivamente fissato il principio di diritto per cui il rapporto di lavoro dei Riders, sebbene non rispondente ai caratteri della subordinazione, imponga imperativamente l'applicazione integrale della disciplina della subordinazione, al fine di tutelare prestatori ritenuti in condizione di debolezza economica e, quindi, meritevoli della stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato. Ciò secondo un’applicazione rimediale di quanto disposto dall’art. 2 D.lgs. n. 81/2015, essendo il rider inquadrabile nell'ambito delle collaborazioni etero-organizzate che, a seguito del Jobs Act, non costituiscono un tertium genus intermedio tra la subordinazione e il lavoro autonomo, ma una fattispecie alla quale si applica l'intero insieme delle norme protettive dettate per il lavoro subordinato.

Il precedente ha già “fatto scuola”, non rimanendo a lungo isolato nella giurisprudenza di legittimità. Si segnala infatti che con sentenza n. 23768/20 la Suprema Corte ha confermato che nell’ambito del food delivery (nella specie consegna di pizze a domicilio) le mansioni di lavoro non rispondono né ai requisiti di autonomia né a quelli di para-subordinazione di cui al precedente art. 62, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 276/2003. Ciò in quanto, anche qualora tale disposizione dovesse essere ratione temporis applicabile, il progetto della consegna di cibo a domicilio non sarebbe sufficientemente specifico e caratterizzante.


DPI
anti-covid - I Riders, quali lavoratori assimilabili ai subordinati, hanno diritto alle protezioni individuali

(Trib. Firenze, 1° aprile 2020, n.886 e Trib. Bologna, 14 aprile 2020, n.2519)

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono registrati nella giurisprudenza di merito numerosi provvedimenti d’urgenza che, inaudita altera parte, hanno ordinato al datore di lavoro di fornire a dipendenti e Riders i dispositivi di protezione individuale per il contrasto al coronavirus, segnatamente, mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, "in misura sufficiente a fare fronte ad un numero rilevante di consegne settimanali".

Sul punto, osservano le pronunce in parola, che oggi si possa dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, seguendo i principi di diritto di cui al citato “caso Foodora”, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, in particolare, quanto previsto dall’art. 47septies, comma 3, d.lgs. 81/2015 che impone al committente la consegna dei dispositivi di protezione individuale a propria cura e spese.


Buoni Pasto -
Il regime della erogazione dei buoni pasto può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale

(Cass. sez. lav., 28 luglio 2020, n. 16135)

A seguito del ricorso massivo all’istituto dello smart-working nella realtà economica del Paese, ha assunto particolare rilevanza la recente pronuncia di legittimità con cui la Suprema Corte - ribadendo principi già preconizzati da Cass. 2008, n. 20087/18 e Cass. n. 14290/12 - ha fermamente statuito che stante la natura non retributiva, bensì di agevolazione di carattere assistenziale in funzione della durata del rapporto di lavoro, del c.d. buono pasto, è legittima la decisione con cui il datore di lavoro ne disponga unilateralmente la soppressione, non ostandovi il principio di irriducibilità della retribuzione. Trattasi, infatti, di un’agevolazione collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, e non già di elemento della retribuzione normale, pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto.


Giornalismo – Equiparazione della professionalità fra Pubblicista e Professionista ai fini della legittimità del contratto di
collaborazione fissa in un giornale

(Cass. SS. UU., 28 gennaio 2020, n. 1867)

La Cassazione è finalmente intervenuta a Sezioni Unite per risolvere l’annoso dibattito giurisprudenziale in materia di legittimità del contratto di lavoro giornalistico per il Pubblicsta. Infatti, con la Sentenza 1867/20 le SS. UU. hanno statuito definitivamente che non è affetto da nullità per contrarietà a norme di ordine pubblico il contratto di collaborazione fissa in un giornale anche con il giornalista pubblicista, purché svolga l'attività in modo esclusivo. Osserva la pronuncia che l'attività del collaboratore fisso rientra nel concetto di mera “professione giornalistica”, senza distinzione alcuna fra Professionisti e Pubblicisti. Ne consegue che è condizione necessaria e sufficiente l’iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti, ai fini della legittimità del rapporto di lavoro ex art. 45 della l. n. 69 del 1963.


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