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Giusta causa di recesso da parte dell’agente

Corte d’Appello di Milano sentenza 27 febbraio 2019

causa seguita da Stefano Trifirò e Mariapaola Rovetta

 

Il caso in esame ha ad oggetto la domanda con cui un agente ha rivendicato, nei confronti della preponente, il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, avendo comunicato il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa, per il ritardo nel pagamento delle provvigioni.

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, e discostandosi dal prevalente orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto la domanda dell’agente infondata, in quanto si era trattato di un moderato ritardo nell’erogazione della competenza economica. La Corte ha ritenuto che, indipendentemente dal motivo dell’omissione (un puro disguido o meno), la dilazione rispetto all’usuale momento di erogazione di quel tipo di compensi in coincidenza col giorno venti del mese successivo era stata in realtà di nove giorni e, pertanto, oggettivamente di lieve portata: ciò non poteva certo configurare una ragione rientrante nel novero di quelle tali da non consentire più, neanche provvisoriamente, il protrarsi della funzionalità della relazione lavorativa.

In questo senso pare proprio che l’agente, cogliendo “al volo” quella mancanza della preponente e sopravvalutandola nella sua portata negativa, avesse voluto sottrarsi al fatto di dover lavorare per tutto l’arco del preavviso.

In conclusione, questi aspetti fanno senz’altro deporre per l’assenza della giusta causa addotta pretestuosamente o, quantomeno, incongruamente rispetto l’accezione dell’istituto comunemente accolta, senza che possa avere alcun valore il dato della mancata corresponsione delle stesse competenze economiche nell’arco di tempo seguito al recesso: in tale fase non si poteva trascurare la reazione della mandante al cospetto dell’ingiustificabile contegno inadempiente tenuto dal preposto.

Quest’ordine di ragioni fa pertanto, di converso, ritenere fondata la rivendicazione svolta dalla Società a proposito di una indennità di preavviso che, a quel punto e con quei presupposti, toccava all’agente pagare alla mandante.

              

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