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Esibizione documentale nell’ambito del procedimento disciplinare

Esibizione documentale nell’ambito del procedimento disciplinare

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 15966 del 27 giugno 2017 la Suprema Corte ha esaminato una fattispecie di licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente con mansioni di piazzista, al quale era stato addebitato di essersi appropriato di merce mediante falsa indicazione dei “resi”, a seguito di una rilevazione dal palmare in dotazione al dipendente, nel quale egli inseriva i dati relativi ai resi giornalieri. Il lavoratore ha impugnato la decisione della corte di merito, che aveva confermato la legittimità del licenziamento, rilevando, tra l’altro, di aver subito un procedimento disciplinare “al buio” senza possibilità di difendersi, nonostante le reiterate e formali richieste avanzate al datore di lavoro per fargli visionare la documentazione afferente l’addebito. La Suprema Corte ha rigettato il motivo di gravame, ricordando che l’art. 7 della legge n. 300/1970 non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva per quest’ultimo la possibilità di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento, l’ordine di esibizione della documentazione stessa.

Il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione al dipendente i documenti aziendali solo in quanto necessari a permettere un’adeguata difesa: il che comporta, da parte del lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo, l’onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria. Nel caso di specie, peraltro, la contestazione disciplinare descriveva in modo analitico le condotte imputate al dipendente e conteneva un prospetto degli ammanchi rilevati, che non era stato neppure contestato.
Rassegna stampa

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