×

T&P Magazine

Esercizio commerciale apre il 25 aprile: il Sindacato non può opporsi con la procedura d’urgenza

Esercizio commerciale apre il 25 aprile: il Sindacato non può opporsi con la procedura d’urgenza dopo l’attuazione dell’apertura

Causa seguita da Marina Olgiati

(Trib. Pisa, 17 aprile 2018)

Nel caso giudicato, un’azienda della grande distribuzione aveva tenuto aperto un suo punto vendita nella giornata del 25 aprile; il Sindacato aveva sostenuto che tale iniziativa integrasse una condotta antisindacale e aveva promosso il procedimento speciale previsto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

L’Organizzazione sindacale aveva agito perché si riteneva lesa nel proprio diritto all’osservanza di una clausola del contratto integrativo aziendale che – nella sua ottica interpretativa – impegnava l’azienda alla chiusura del punto vendita in detta festività.

Il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. era però stato depositato dopo che la società datrice - che, viceversa, in base alla medesima disposizione contrattuale riteneva di averne diritto – aveva attuato l’apertura dell’esercizio commerciale in tale giornata.

Il Tribunale di Pisa ha ritenuto inammissibile l’azione promossa dal Sindacato, per carenza del requisito dell’attualità della condotta: infatti, la lamentata condotta antisindacale si era ormai completamente consumata e non era un valido argomento per sostenere l’interesse ad agire con la procedura urgente l’assunto che la violazione della norma pattizia manterrebbe nel tempo il suo contenuto pregiudizievole e, quindi, gli effetti dell’inadempimento contrattuale.

Premesso che la questione inerente al presupposto dell’azione ex art. 28 Stat. Lav. attiene all’ordine pubblico processuale, come tale rilevabile anche di ufficio, la sentenza ha ricordato che, nel caso di lamentata lesione di diritti sindacali, l’ordinamento processuale mette a disposizione sia l’azione ordinaria, sia lo speciale procedimento di repressione della condotta antisindacale.

Quest’ultimo – come è evidente dalla sua stessa denominazione – è previsto per il caso in cui il comportamento denunziato sia in atto, consentendo al Sindacato di avvalersi di una tutela veloce quando occorra ripristinare nell’immediatezza il diritto violato o eliderne effetti lesivi persistenti.

Nella fattispecie, essendo l’Organizzazione sindacale a conoscenza, da tempo, della decisione aziendale di effettuare l’apertura del punto vendita il 25 aprile, avrebbe dovuto intentare l’azione cautelare proprio nel momento in cui aveva avuto notizia di tale intenzione: nella prospettiva del Sindacato, già in quel momento si era concretizzata la condotta antisindacale e con il procedimento ex art. 28 si sarebbe potuto impedire il protrarsi del comportamento lesivo, nonché rimuoverne gli effetti prima che si fosse completamente consumato.

Secondo il Sindacato, invece, era corretto il ricorso alla procedura speciale, perché, in caso di violazione di una norma del contratto collettivo, persisterebbero nel tempo gli effetti lesivi delle prerogative sindacali, in quanto ci sarebbe il rischio di reiterazione del comportamento e la decisione giudiziale richiesta avrebbe, pertanto, una funzione monitoria. Ma il Tribunale ha osservato che, così argomentando, si chiede al Giudice un provvedimento preventivo e una condanna in futuro, preclusi dal procedimento speciale, volto alla repressione di comportamenti antisindacali “attuali”.

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >