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T&P Magazine

È legittimo il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia, motivato da gravi irregolarità contabili e di cassa

A cura di Teresa Cofano

Il caso: la Compagnia recede per giusta causa dal contratto di agenzia a fronte della riscontrata violazione, da parte dell’agente, delle regole sull’assunzione dei rischi (polizze emesse a condizioni agevolate nonostante i contraenti non avessero i requisiti per beneficiarne, con conseguente riduzione del premio e relativo minore guadagno per la Compagnia), nonché del rilevante sbilancio di cassa (di circa 100.000,00 euro) accertato in sede di verifica ispettiva.

L’agente contesta il recesso e si giustifica addebitando le irregolarità ai propri subagenti e affermando di aver provveduto a “risanare” lo sbilancio con denaro proprio.

La Compagnia  eccepisce l’irrilevanza di tali circostanze a fare venire meno la gravità degli inadempimenti, osservando che il contratto di agenzia regola dettagliatamente i criteri di gestione dell’agenzia specificando che l’agente, oltre a curare l’immediata e diligente registrazione in ordine cronologico, con chiusura giornaliera, sul giornale di cassa, di ogni operazione di incasso e di pagamento, nonché a tenere aggiornate le registrazioni contabili dell’agenzia servendosi unicamente dei registri e dei moduli in uso presso la società, è obbligato a far sempre trovare a disposizione della società le somme corrispondenti all’ammontare complessivo dell’eccedenze di cassa risultanti dai registri e dagli altri documenti contabili dell’agenzia, dando ai funzionari ed ispettori della società la prova della materiale esistenza delle somme medesime nella Cassa dell’Agenzia e/o nei conti correnti bancari o postali che devono essere intestati a suo nome nella qualità di agente della  preponente.  A fronte di tali regole, il fatto stesso che l’agente avesse confuso il proprio patrimonio con quello della Compagnia, rappresenta, di per sé, un grave vulnus della fiducia che è un elemento essenziale del rapporto tra agente e preponente.

Quanto alle “giustificazioni” dell’agente secondo cui la violazione delle regole di assunzione dei rischi sarebbe stata posta in essere da un subagente, la Compagnia. Evidenzia che il rapporto di agenzia intercorre tra la Compagnia e l’agente e che quest’ultimo, essendo un imprenditore con piena autonomia gestionale e organizzativa sulla propria impresa, non può che essere l’unico responsabile, in via indiretta, di quanto posto in essere dai suoi preposti.

La decisione: il Tribunale dichiara la sussistenza della giusta causa di recesso, osservando che le irregolarità riscontrate nel corso della verifica ispettiva sono idonee a determinare il venir meno della fiducia alla base del rapporto di agenzia; la garanzia di affidabilità e la diligenza richiesta all’agente non è limitata alla mera assenza di comportamenti dolosi volti ad appropriarsi indebitamente o comunque a trattenere per un tempo superiore al dovuto, le somme delle quali è depositario, ma si estende alla diligenza necessaria ad assicurare la sollecita riconsegna delle somme agli aventi diritto; la successiva copertura dello sbilancio è irrilevante in quanto ciò che determina la menomazione del rapporto fiduciario è il mancato rispetto del principio di separazione tra patrimonio dell’agente e patrimonio della Compagnia. Altrettanto rilevante, ai fini della giusta causa, è la totale assenza di controlli da parte dell’agente sull’operato dei subagenti, circostanza che ha consentito a questi ultimi di porre in essere condotte in danno della compagnia.

Una volta affermata la sussistenza della giusta causa, all’agente spettano, in conclusione, solo le indennità di cui agli articoli da 27 a 33 dell’accordo nazionale agenti.


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