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Durante l’assenza dal lavoro per malattia, svolge attività che ne pregiudicano la guarigione: legittimo il licenziamento

Durante l’assenza dal lavoro per malattia, svolge attività che ne pregiudicano la guarigione: legittimo il licenziamento

(Corte App. Torino, 14 giugno 2018)

Causa seguita da Stefano Beretta e Tiziano Feriani

Un dipendente, durante l’assenza dal lavoro per malattia, trascorreva le giornate svolgendo attività pesanti e faticose in proprio, incompatibili con la patologia e pregiudicanti una rapida guarigione e, quindi, un tempestivo rientro al lavoro.

La Società - accertato ciò tramite agenzia investigativa - gli contestava tale circostanza ed intimava il licenziamento per giusta causa.

Il lavoratore impugnava il licenziamento, ma il ricorso da lui proposto – dopo essere stato accolto dal Tribunale nella fase sommaria – veniva, invece, respinto nella fase di opposizione. Il dipendente adiva, quindi, la Corte d’Appello di Torino, che confermava la sentenza di primo grado, enunciando i seguenti principi di diritto:

  1. a) gli accertamenti effettuati dalla Società, tramite agenzia investigativa, circa le attività svolte dal dipendente durante l’assenza dal lavoro per malattia sono legittimi e, quindi, le prove ottenute attraverso i medesimi sono utilizzabili in giudizio. Ciò in quanto il datore di lavoro può “procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza”;
  2. b) il Giudice può porre a fondamento della decisione qualsiasi prova acquisita agli atti e, quindi, anche le presunzioni, purché l’istruttoria confermi la “precisione, concordanza e gravità” delle stesse;
  3. c) lo svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia non è, di per sé, vietato, a meno che si sostanzi in “condotte idonee a porre in pericolo e a ritardare potenzialmente la guarigione, contrastanti con i fondamentali doveri di correttezza e buona fede”;
  4. d) l’espletamento, durante l’assenza per malattia, di attività idonee a pregiudicare la guarigione del dipendente e il suo pronto rientro in servizio costituiscono “giusta causa di licenziamento, poiché denotanti grave noncuranza e scarsa attenzione all’attuazione degli obblighi di diligenza e gravemente lesive della fiducia del datore di lavoro sulla futura correttezza dell’adempimento”.
Rassegna stampa

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