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T&P Magazine

Diritti e doveri dei lavoratori: le novità con lo Smart Working

di Stefano Trifirò

L’adozione dello Smart Working in azienda comporta nuovi diritti e doveri dei lavoratori. La digitalizzazione dei processi produttivi ha avuto un notevole impatto sull’organizzazione dell’attività lavorativa, ora fondata su un’articolazione sempre più flessibile dei luoghi e dei tempi. In tale nuovo contesto, il datore non ha sempre il controllo diretto della postazione lavorativa né tanto meno del comportamento del lavoratore. Infatti, lo Smart Working presuppone flessibilità, una maggiore autonomia, una nuova responsabilizzazione e un orientamento ai risultati, tenuto conto di fattori extra lavoro quali la riduzione dei tempi di trasferimento casa/lavoro/casa e il conseguente risparmio economico.

Ma quali sono le norme principali da tenere presente in ambito Smart Working? Ecco le principali novità di diritto del lavoro e diritto sindacale.


Diritti e doveri dei lavoratori: l’accordo scritto

L’ accordo di Smart Working tra datore di lavoro e lavoratore è il principale strumento attraverso cui vengono stabiliti i diritti e doveri dei lavoratori da remoto. L’accordo deve essere redatto per iscritto sia per quanto concerne le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, sia riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

L’accordo deve individuare i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per l’attività, nonché l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro che rimane invariato.

Inoltre, l’accordo deve prevedere almeno i seguenti diritti e doveri dei lavoratori:

- la scelta volontaria dello Smart Working;

- fasce di impegno e non orari di lavoro;

- la garanzia di periodi di disconnessione;

- la libera scelta del dipendente sul luogo ove svolgere la prestazione a condizione che siano rispettate la sicurezza e la riservatezza;

- la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici di proprietà del lavoratore.

È facile comprendere, perciò, l’importanza di farsi assistere da uno studio legale di diritto del lavoro nella fase di redazione e revisione degli accordi di Smart Working.


Orario, luogo di lavoro e diritto alla disconnessione

L'attuazione dello Smart Working non modifica il regime di orario applicato; pertanto si continuerà a fare riferimento al proprio orario di lavoro individuale, nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero settimanale.

Si potrà svolgere la prestazione di lavoro in Smart Working presso la propria abitazione o locali aziendali al di fuori di quelli in cui viene prestata l’attività lavorativa in sede o comunque presso altri luoghi (seconda casa, spazi di coworking, ecc.) ritenuti idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e l’adeguata connessione.

Un’importante novità fra i diritti e doveri dei lavoratori da remoto è certamente il diritto alla disconnessione, che deve essere assicurato nell’ottica di promuovere il benessere e la conciliazione di vita e lavoro. Occorrerà individuare e garantire al lavoratore il rispetto effettivo dei tempi di riposo giornaliero e settimanale, nonché i riposi durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riguardo ai lavoratori che utilizzano in modo continuativo monitor e terminali, e le fasce orarie di reperibilità.

Tale sistema potrà essere implementato e modificato anche nel corso della validità dell’accordo di Smart Working.


Diritti e doveri dei lavoratori nell’epoca dello Smart Working: sicurezza, retribuzione e
welfare

Anche in questo caso troviamo importanti novità in caso di Smart Working.

Il datore di lavoro continua a essere responsabile della sicurezza nonché del buon funzionamento degli strumenti tecnologici di cui dispone il lavoratore per lo svolgimento della prestazione in modalità agile.

Sul piano della retribuzione è poi fondamentale tenere presente che ai fini del trattamento economico e normativo vige una piena equiparazione del “lavoratore agile” al lavoratore in presenza.

Occorrerà prevedere, infine, le tutele relative al diritto della salute e della sicurezza sul lavoro, dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione a all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze; il diritto a usufruire delle ferie e dei permessi, con le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi.


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