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Dirigenti apicali: qual è la sorte delle ferie maturate e non godute.

di Paola Balletti

Il dirigente apicale ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate non godute in relazione all’annualità in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro od anche per quelle riferibili agli anni antecedenti?

Allorquando si discutono con un dirigente apicale i termini della risoluzione del rapporto di lavoro, accade sovente sentirsi dire, quanto alle ferie, che il di lui datore di lavoro riconosce unicamente il pagamento dell’indennità sostituiva delle ferie maturate nell’anno in corso, mentre vengono considerate “perdute” quelle non godute negli anni precedenti. Tale impostazione tuttavia presenta delle riserve alla luce del recente orientamento giurisprudenziale in materia. Occorre premettere che ciascun lavoratore ha diritto ad un riposo quotidiano, settimanale e annuale, in conformità dell’art. 36 della Costituzione che quale sancisce che il diritto al riposo è irrinunciabile.

In particolare, con riguardo alle ferie, la legge riconosce, anche per il dirigente, un periodo annuale di riposo non inferiore a 4 settimane, due delle quali devono essere godute nell’anno di maturazione e le restanti nei successivi 18 mesi. Il CCNL di settore applicato al rapporto di lavoro può eventualmente disporre deroghe e/o integrazioni.

Cosa accade dunque se il dirigente non dovesse usufruire delle ferie in costanza del rapporto di lavoro? Si osserva sul punto che la mancata fruizione delle ferie non può essere “monetizzabile”. Solo al momento della risoluzione, allorquando il datore di lavoro dovrà corrispondere le competenze di fine rapporto, quest’ultimo dovrà procedere alla liquidazione – se del caso - dell’indennità sostitutiva delle ferie arretrate e non godute, secondo la valutazione che si vedrà infra. Il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 7, comma 2, della Dir. 93/104/CE - poi confluita nella Direttiva 2003/88/CE - e ripreso dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2003, è finalizzato a garantirne il godimento effettivo ai fini del recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, recupero che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità, la cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute.

Da ciò discende che l'eccezione al principio - prevista nella seconda parte delle già menzionate disposizioni, concernente la inapplicabilità del predetto divieto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro - opera nei soli limiti delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione in questione, e non consente la monetizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti.

Proprio sotto questo profilo, la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale ha sempre presentato un elemento di specialità. Infatti, mentre per le altre categorie professionali si riconosce generalmente il diritto al pagamento dell'indennità per ferie non godute nel corso degli anni tra le spettanze di fine rapporto, per i dirigenti la giurisprudenza tendeva ad escludere tale diritto, sulla base del fatto che il rapporto dirigenziale genuino – tanto più se apicale - conferirebbe al lavoratore poteri di autonomia tali da autoassegnarsi il periodo destinato al godimento del riposo.

La giurisprudenza di legittimità era pertanto orientata nel ritenere che il Dirigente avesse il diritto a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per le annualità antecedenti alla risoluzione del rapporto solamente nel caso in cui lo stesso i) non fosse dotato di autonomia decisionale nella determinazione delle ferie o se ii) pur avendo tale potere, non avesse potuto esercitarlo a causa di esigenze aziendali e indifferibili (ex multis Cass. SS. UU. N. 9146/2009; Cass. 13953/2009; Cass. 23697/2017; Cass. 4920/2017).

Con la Sentenza n. 18140 del 6 giugno 2022 la Suprema Corte ha invece statuito che il potere del dirigente – ivi compreso l’apicale - di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, di vedersi corrispondere l’indennità sostitutiva delle ferie “accumulate” negli anni a meno che il datore di lavoro non dimostri i) di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato nel corso del rapporto di lavoro il dirigente a fruire delle ferie e ii) di avere assicurato che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.

Fermo quanto sopra esposto e considerato altresì il fatto che le ferie rientrano tra i diritti irrinunciabili, le eventuali comunicazioni intercorse - in costanza di rapporto di lavoro - tra il dirigente, anche apicale, e il di lui datore in cui si dovesse dare atto che il lavoratore rinuncia alle ferie dell’anno in corso e/o a quelle precedenti, non sono valide se non formalizzate in una delle sedi previste dall’art. 2113 cod. civ., con conseguente diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie a favore del dirigente. Il datore di lavoro, per sottrarsi a tale obbligo, neppure potrebbe opporre l’eventuale decorso del termine di sei mesi dalla data della rinuncia (non formalizzata in sede protetta), in quanto anche per il rapporto dirigenziale trova applicazione il comma 2 dell’art. 2113 cod. civ., che prevede l’impugnazione di qualsiasi atto/rinuncia – non formalizzato in sede protetta – entro i sei mesi successivi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue, anche in quest’ultima ipotesi, che il dirigente potrà legittimamente reclamare il pagamento dell’indennità sostitutiva di tutte le ferie arretrate e non godute nel corso del rapporto di lavoro, con i soli limiti della prescrizione di Legge.


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