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T&P Magazine

Decreto Ristori del 28 Ottobre 2020

a cura dell’avv. Mariapaola Rovetta e del dr. Federico Manfredi

 

In data 28 ottobre 2020 è stato pubblicato in GU il c.d. Decreto Ristori, che, all’art. 12, comi 9, 10 e 11, ha prorogato il divieto di licenziamento sino al 31 gennaio 2021.

Da una prima lettura della norma, il comma 10 della citata disposizione stabilisce che “resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.604”.

Il dato letterale della disposizione – salvo diverse interpretazioni – impedirebbe dunque qualsiasi recesso per qualsiasi motivo oggettivo, sia esso per motivi economici, sia per qualsiasi altro motivo contemplato dall’art 3 della L. 604/66, quale, ad esempio, l’impossibilità sopravvenuta alla mansione.

Contestualmente è stato prorogato anche lo strumento degli sgravi e della cassa integrazione, ma solo per 6 settimane, sotto condizioni ed eccezioni a seconda dei casi.

Una situazione questa che rischia di paralizzare ancora di più la grave crisi emergenziale, dal momento che non sempre soluzioni così drastiche a tutela, apparentemente, dei lavoratori, hanno portato a benefici.

Il blocco dei licenziamenti, infatti, rischia di irrigidire il mercato con gravi conseguenze economiche per le aziende, dovute anche all’impossibilità di mutamenti organizzativi, ma anche per gli stessi lavoratori, impedendo eventuali possibilità di inserimento per gli stessi e di nuove ricollocazioni.


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