Nel caso in esame, il Tribunale civile di Milano ha rigettato la domanda della società agente che lamentava l’insussistenza della giusta causa nel recesso comunicato dalla società preponente.
La società preponente aveva comunicato il recesso per giusta causa da un contratto di agenzia privo di esclusiva per il fatto di non essere stata informata dell’inizio dell’attività di promozione della vendita da parte dell’agente di un prodotto tra i più concorrenti con quello commercializzato dalla società preponente, attività che aveva anche nuociuto alle vendite del prodotto della preponente
Quest’ultima, nel costituirsi in giudizio, precisato di essere stata a conoscenza del mandato con un’azienda che commercializza numerosi brand, lamentato da un lato di non essere stata informata della commercializzazione da parte dell’agente del prodotto concorrente e, dall’altro che dopo l’assunzione dell’incarico l’agente abbia trascurato la promozione della vendita del prodotto concorrente, ovvero non abbia sollecitato i propri clienti ad acquistare il prodotto della società preponente.
Il Tribunale ha espressamente previsto che se è vero che quello di informazione costituisce un obbligo secondario e strumentale rispetto all'obbligo principale dell'agente consistente nella promozione della conclusione di affari, tuttavia ciò non esclude che la sua inosservanza possa costituire giusta causa di recesso. Tale ipotesi a giudizio del Tribunale, ricorre nel caso di specie e la condotta dell’agente integra un inadempimento di tale gravità da giustificare il recesso per giusta causa.
Nella specie, peraltro, la notizia della commercializzazione da parte dell’agente non può essere ritratta dalla documentazione prodotta che non dà conto dell’attività di promozione della vendita del prodotto in concorrenza, ma necessita della prova, qui tuttavia mancante, che la scelta commerciale dell’agente sia stata comunicata alla preponente, non essendo sufficiente, allo scopo, che l’agente abbia specificato che il prodotto in questione facesse parte del gruppo azienda menzionato.
Infatti, premesso che è pacifico che l’agente aveva assunto il mandato con una società per la commercializzazione di numerosi marchi facenti capo ad essa e che la preponente ne fosse a conoscenza, l’agente però non aveva comunicato alla preponente la commercializzazione di quello specifico prodotto, uno tra i più in concorrenza con il prodotto commercializzato dalla preponente.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto il recesso sorretto da giusta con conseguente rigetto della domanda avente ad oggetto l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ.
(Tribunale di Milano, Sezione XI, 29 gennaio 2021, causa seguita da Mariapaola Rovetta, Stefano Trifirò, Federico Manfredi)