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CONTRIBUTI INPS, GESTIONE SEPARATA: LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO

Tribunale di Rovereto, 18 giugno 2019

Causa seguita da Barbara Fumai

La questione esaminata dalla sentenza in commento riguardava la corretta individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione in materia contributiva, in particolare, in relazione alla contribuzione dovuta dai professionisti, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, alla Gestione Separata.

La soluzione non è univoca.

Le Corti di merito si dividono tra quelle che individuano la decorrenza della prescrizione del credito contributivo nella data di scadenza del termine per il versamento dei contributi e quelle che, avallando la tesi dell’Ente previdenziale, la individuano nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La prima impostazione è anche quella seguita dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in quanto il fatto costitutivo del diritto è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito anche qualora l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento. In altri termini, “il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1195, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270).

Per contro, l’INPS sostiene che il dies a quo dovrebbe necessariamente coincidere con la presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto, solo da quel momento, l’Ente viene a conoscenza dell’esistenza di un reddito su cui calcolare la contribuzione dovuta, un tanto in coerenza con quanto disposto dall’art. 2935 c.c.

In proposito, però, la Suprema Corte ha di recente riaffermato “che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi; né può ritenersi che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi (…) vale, dunque, la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12532).

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Rovereto si è uniformato all’orientamento della Corte di Cassazione appena richiamato e ha, affermando la tardività dell’atto di costituzione in mora, ricevuto dal contribuente, nella fattispecie, 5 anni e 11 giorni dopo la scadenza del termine per il versamento dei contributi.

L’avviso di addebito impugnato è stato conseguentemente annullato.

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