Corte d’Appello Milano, sentenza 22 febbraio 2019
Causa seguita da Tiziano Feriani
La contestazione disciplinare è validamente effettuata nel momento in cui viene rilasciato l’avviso di deposito della raccomandata al domicilio del destinatario, non dovendosi, invece, attendere il compimento della giacenza del plico.
Il principio è stato stabilito dalla Corte d’Appello di Milano in un procedimento in cui un lavoratore aveva impugnato il suo licenziamento per giusta causa, sostenendo che fosse illegittimo sotto il profilo formale, in quanto intimato dalla Società oltre il termine finale stabilito dal CCNL di settore.
Tale norma di diritto del lavoro prevedeva che la comunicazione del licenziamento dovesse essere inviata al lavoratore entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 5 giorni entro cui quest’ultimo poteva presentare le giustificazioni, a sua volta decorrente dal momento in cui il lavoratore aveva avuto (o si presume che avesse avuto) conoscenza della lettera di contestazione.
Nel caso di specie, risultava, dunque, fondamentale stabilire in quale momento il lavoratore avesse avuto conoscenza di detta lettera, tenuto conto che il portalettere non aveva potuto consegnarla al medesimo e, quindi, aveva lasciato l’avviso di giacenza presso la sua abitazione; il dipendente non si era mai recato presso l’ufficio postale a ritirare il plico e, quindi, la giacenza si era compiuta trascorsi 30 giorni dal rilascio del citato avviso.
Il Tribunale di Milano, sia nella fase sommaria che nella successiva fase di opposizione del c.d. Rito Fornero, aveva rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo che il licenziamento fosse stato irrogato nei termini, sul presupposto che la lettera di contestazione, inviata tramite raccomandata e non consegnata al dipendente, si sarebbe dovuta ritenere da lui conosciuta soltanto una volta verificatasi la compiuta giacenza, cioè decorsi 30 giorni dal rilascio, da parte del portalettere, del relativo avviso (in questo senso, cfr. T.A.R. Trento, 13 luglio 2011, n. 197 e T.A.R. Catania, 16 giugno 2009, n. 1103).
Per contro, la Corte d’Appello, in sede di reclamo, richiamando recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 settembre 2018 n. 23589; conf., Cass. 31 marzo 2016, n. 6256), ha affermato che, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., la lettera di contestazione si dovesse presumere conosciuta dal dipendente nel momento in cui il portalettere aveva lasciato l’avviso di giacenza presso la sua abitazione, essendo invece irrilevante il periodo legale di 30 giorni necessario ai fini del compimento di detta giacenza. In ragione di ciò, il dies a quo di decorrenza del termine di 5 giorni per la presentazione, da parte del dipendente, delle giustificazioni (dalla cui scadenza decorreva il successivo termine di 30 giorni per la spedizione allo stesso della lettera di licenziamento) era costituito dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e non dalla data (di 30 giorni successiva) in cui si era verificata la compiuta giacenza.
Su tale presupposto, l’invio della lettera di licenziamento è stato considerato tardivo dal Collegio milanese, in quanto avvenuto oltre il termine finale stabilito dal CCNL di settore e valutato come violazione formale e non sostanziale, a cui è conseguita l’applicazione della c.d. “tutela indennitaria debole” (indennità risarcitoria da 6 a 12 mensilità).