×

T&P Magazine

Condizioni di legittimità degli appalti c.d. “endoaziendali”

di Orazio Marano

La vicenda

Una lavoratrice ha adito l’autorità giudiziaria, al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto appaltante/committente (una Casa di Cura), quale conseguenza dell’asserita non genuinità dell’appalto – nel cui ambito detta lavoratrice aveva operato – avente ad oggetto l’erogazione di servizi infermieristici e di assistenza ausiliaria affidati ad una società appaltatrice, datrice di lavoro della ricorrente. 

Sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello, i giudici avevano rigettato le domande della lavoratrice, motivando i provvedimenti con il fatto che dalle risultanze processuali era emersa la sussistenza di una reale organizzazione e gestione autonoma dei propri dipendenti da parte dell’appaltatrice, confermata non solo dall’oggetto sociale (erogazione di servizi socio-sanitari assistenziali) e dalla rilevante struttura imprenditoriale (anche con riferimento all’elevato numero di dipendenti), ma pure dall’accertata circostanza che la lavoratrice aveva lavorato anche presso altre strutture committenti, sia prima che dopo essere stata adibita ai servizi oggetto dell’appalto dalla medesima contestato.

 

Il ricorso in cassazione e la decisione dei giudici di legittimità

La lavoratrice ha impugnato la pronunzia dei giudici d’appello con ricorso in cassazione, censurando la sentenza per avere la stessa ritenuto la genuinità dell’appalto al quale era addetta l’originaria ricorrente, in considerazione del fatto che: 1) la società appaltatrice (datrice di lavoro della lavoratrice) aveva mantenuto la sola gestione amministrativa del rapporto di lavoro, elemento quest’ultimo inadeguato – alla luce della giurisprudenza di legittimità maturata in tema di appalto c.d. “endoaziendale” – a dare prova dell’asserita genuinità dello stesso; 2) i giudici di merito non avevano dato rilevanza alle circostanze in fatto dedotte a prova dalla lavoratrice, idonee – a detta di quest’ultima – a dimostrare il suo diretto assoggettamento ai poteri direttivi della committente per il tramite di personale ad essa facente capo.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente accertato sia l’esistenza di un’effettiva organizzazione imprenditoriale in capo alla datrice di lavoro della ricorrente (come confermato – tra l'altro – dal consistente numero di dipendenti dell’appaltatrice e dallo svolgimento di attività anche a favore di altri committenti), sia la gestione autonoma dei propri dipendenti e della relativa attività (emersa anche in relazione alla formazione del personale, oltre che con riferimento alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale, nonché al noleggio e lavaggio delle divise); quanto sopra, tenuto peraltro conto della peculiarità del servizio infermieristico, implicante il necessario coordinamento con il complesso della struttura sanitaria presso la quale l'operatore è chiamato a rendere la propria prestazione, peculiarità che legittimava – senza inficiare la genuinità dell’appalto – un potere di controllo ex art. 1662 c.c. da parte dei coordinatori dei reparti, dipendenti dalla Casa di Cura committente.

I giudici di legittimità hanno pertanto evidenziato che i parametri ai quali il giudice di appello aveva ancorato la verifica relativa alla genuinità dell'appalto non concernono (come sostenuto dalla lavoratrice) il solo profilo della mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, ma si estendono anche agli aspetti relativi all’esistenza di una effettiva struttura imprenditoriale e di una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con assunzione del relativo rischio.

Tali parametri risultano conformi ai principi più volte enunciati (anche recentissimamente) dalla Corte di Cassazione (e fatti propri dai giudici di merito), per cui il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti c.d. "endoaziendali" (caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente) opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente la prestazione lavorativa dei propri dipendenti, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali il pagamento delle retribuzione, la pianificazione delle ferie, l’assicurazione della continuità della prestazione), senza quindi che da parte di quest’ultimo ci sia un’effettiva organizzazione della prestazione lavorativa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né un’assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.

Detta ipotesi è stata esclusa nel caso specifico, alla luce dell'accertamento operato dalla Corte di merito, non inficiato dalle censure articolate dalla lavoratrice con ricorso in cassazione.

(Cassazione civile sez. lav., 10/03/2022, n. 7818)

New Call-to-action

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >