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Con una valutazione prognostica in astratto: così va valutato il comportamento del dipendente che svolge altra attività durante l’assenza dal lavoro per infortuni

Con una valutazione prognostica in astratto: così va valutato il comportamento del dipendente che svolge altra attività durante l’assenza dal lavoro per infortuni

Causa seguita dagli avv. da Luca Peron e Tiziano Feriani 

Cass. 30 ottobre 2018 n. 27656, sent.

 

Un dipendente, durante l’assenza dal lavoro per infortunio, si era dedicato alla gestione di un esercizio commerciale di sua proprietà, svolgendo una molteplicità di incombenze, alcune delle quali decisamente faticose e pesanti dal punto di vista fisico e, per tale ragione, era stato licenziato per giusta causa dalla Società datrice.

Nell’impugnare il licenziamento, il lavoratore aveva contestato la sussistenza della menzionata giusta causa di recesso, evidenziando che, nel caso di specie, il comportamento da lui posto in essere non aveva, di fatto, pregiudicato la sua guarigione, come si evinceva dal fatto che egli era prontamente rientrato in servizio al termine dell’infortunio.         

Dopo lo svolgimento dei due gradi di merito, la causa è approdata in cassazione.

Il Supremo Collegio ha rilevato che l’eventuale svolgimento di attività lavorativa - da parte di un dipendente - in costanza di malattia o infortunio non è, di per sé, vietato, a meno che da ciò si possa desumere la fraudolenta simulazione di una patologia in realtà inesistente, oppure si possa ritenere che l’attività espletata fosse idonea a pregiudicare o, quantomeno, ritardare la guarigione e, di conseguenza, la ripresa dell’attività lavorativa.

Peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che la valutazione circa la compatibilità tra le condizioni fisiche del dipendente conseguenti alla malattia o all’infortunio e le attività da lui svolte durante l’assenza dal lavoro deve essere effettuata in modo prognostico, cioè ex ante ed in astratto, e non ex post ed in concreto, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il fatto che egli sia tempestivamente rientrato al lavoro o meno.

Facendo applicazione di questo principio al caso di specie, il Supremo Collegio ha evidenziato che il dipendente non si era attenuto alla prescrizione medica di riposo assoluto per 15 giorni, ma aveva svolto, durante l’assenza dal lavoro, attività che – sulla base di una valutazione a priori – apparivano idonee a compromettere la sua guarigione e il rientro in servizio e che, per contro, non rilevava a sua discolpa la mera circostanza che, in concreto, le sue condizioni di salute non fossero peggiorate e che, quindi, egli fosse stato in grado di rientrare tempestivamente in servizio.

 

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