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Comparto metalmeccanico: arriva la “Banca delle ferie solidali”

Comparto metalmeccanico: arriva la “Banca delle ferie solidali”

A cura dell' Avv. Enrico Vella

Il 26 marzo scorso, Federmeccanica, Assistal e la Fim, la Fiom e la Uilm hanno sottoscritto un accordo per la valorizzazione e la promozione dell’istituto della “Banca ore solidale” nel settore metalmeccanico. L’intesa consente di dare concreta e totale attuazione alla disciplina già introdotta nel nostro ordinamento nel 2015, in tema di trasferimento tra i lavoratori delle ferie e dei riposi.

La cessione delle ferie, o meglio delle sole “ferie solidali”, è uno strumento introdotto dal D.Lgs. 151/2015, il quale, al suo art. 24, prevede espressamente che “fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.

La norma ha una portata derogatoria significativa, in quanto si inserisce in una disciplina non solo inderogabile ma anche a rilevanza costituzionale.

Il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, infatti, è sancito dall’art. 36, comma terzo, della Costituzione, che ne prescrive l’irrinunciabilità; è contemplato dall’art. 2109 Cod. Civ. (secondo cui “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”); infine, è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003, decreto che ha dato attuazione alle direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, i cui principi sono stati poi trasposti nella direttiva n. 2003/88/CE.

In particolare, l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, giova ricordarlo, esprime i seguenti principi fondamentali:

 

  1. il diritto del lavoratore di godere di almeno 4 settimane, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento;
  2. le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore;
  3. la mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, non può essere sostituita dalla relativa indennità, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  4. i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale, che possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo;
  5. l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta solo in caso di mancata fruizione del periodo di ferie contrattuale, aggiuntivo della previsione legale.

 

In questo contesto e nei limiti dei citati principi, il Legislatore ha sentito – a ragione - l’esigenza di valorizzare il “patrimonio” individuale del lavoratore rappresentato dalle ferie non godute, per un nobile scopo: la solidarietà tra colleghi.

E così, il D.Lgs. n. 151/2015 rappresenta certamente una norma innovativa e di grande utilità sociale, che apre la possibilità al lavoratore, qualora ricorrano determinate condizioni, di cedere volontariamente le sue ferie arretrate ai colleghi.

La disposizione normativa non “sarebbe” di immediata applicazione operativa. Infatti, anche se nulla osta a che, a livello aziendale, sia siglato un accordo in tal senso, specie alla luce dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (che, ricordiamo, considera “contratti collettivi” non solo quelli nazionali, ma anche quelli aziendali e territoriali), la concreta attuazione della norma è subordinata alla previsione di una disciplina di dettaglio da parte dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’accordo del 26 marzo si inserisce proprio in questo contesto e dà il via, nell’ambito del settore metalmeccanico, all’attivazione di una “Banca Ore solidale” di PAR accantonati e ferie aggiuntive monetizzabili, tramite la stipula di singole regolamentazioni aziendali, a cui fa esplicito rinvio.

Fermi i limiti di legge, i firmatari hanno ritenuto opportuno ampliare l’ambito di operatività della “donazione”; la “Banca Ore Solidale”, infatti, può essere attivata, oltre che per l’assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, anche per situazioni di grave necessità non meglio precisate.

L’azienda dovrà informare i lavoratori di tale opportunità e avrà cura di raccogliere le adesioni.

Le quote di ferie cedibili sono quelle accantonate per le quali non è stata versata la contribuzione previdenziale. Per la valorizzazione delle ferie e dei p.a.r. accantonati donati si dovrà fare riferimento alla retribuzione goduta dal donante; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore beneficiario in modo da identificare il numero di ore di permesso di cui ha diritto. La contribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso fruite dal lavoratore beneficiario.

L’attivazione dell’istituto potrà essere richiesta per il tramite della RSU o dei lavoratori, e la Banca ore solidale sarà avviata previo consenso dei lavoratori beneficiari.

Le “Linee Guida” dettano indicazioni di massima, rinviando alla regolamentazione aziendale la definizione degli aspetti operativi: le modalità e il periodo entro il quale i beneficiari potranno godere dei permessi aggiuntivi; la quantità minima di ore cedibili e i tempi entro cui manifestare la volontà di donare; la possibilità di donare le ferie, destinandole specificamente a singoli casi/situazioni.

A corredo, naturalmente, il regolamento dovrà ribadire che la cessione è a titolo gratuito e solo su base volontaria, e che l’utilizzo delle ferie donate presuppone che il lavoratore richiedente abbia prima di tutto fruito di tutti gli istituti legali e contrattuali utilizzabili. La disciplina aziendale potrà eventualmente limitare l’utilizzo alle sole unità produttive di riferimento, mentre non potrà prevedere il controllo, da parte del datore di lavoro, sui motivi della richiesta.

Viene altresì dettata una regola generale per quanto riguarda le gestione degli eventuali residui; in mancanza di regolamentazione aziendale, le ore solidali rientreranno nella disponibilità dei lavoratori in misura proporzionale.

L’intesa, infine, rammenta la necessità che venga comunque garantito il rispetto della vigente normativa sulla Privacy; il tema afferisce principalmente al trattamento delle informazioni rese dal lavoratore beneficiario circa la propria situazione familiare (la malattia del proprio figlio o la situazione di bisogno in cui versa) e al diritto del donante di rimanere anonimo.

L’istituto concretizza dunque, da un lato l’opportunità per i lavoratori di esprimere concretamente ai colleghi la propria solidarietà e il proprio sostegno; dall’altro, rappresenta un’occasione per il datore di lavoro di “agevolare” lo smaltimento delle ferie arretrate, con conseguente riduzione dei costi, e - perché no – dimostrare con offerte spontanee di “ferie solidali” la concreta vicinanza ai propri dipendenti e alle loro famiglie.

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