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T&P Magazine

Clausola di durata minima nel rapporto di agenzia: conseguenze del recesso ante tempus

(Corte d’appello di Napoli, sentenza del 14 ottobre 2021, causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano)

 

È valida la clausola contrattuale – liberamente sottoscritta dalle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale e recante la doppia sottoscrizione dell’agente – concernente il pagamento di una penale in caso di recesso anticipato e di conseguente violazione del c.d. patto di fedeltà in ordine alla durata minima del rapporto. Nessun limite, infatti, è posto dalla legge all’autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto che comporti, fuori dell’ipotesi di giusta causa di recesso di cui all’art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto. Né può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l’esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore in violazione della tutela assicurata dai principi dell’ordinamento.

La previsione negoziale della clausola penale risulta pienamente valida e rispondente ad un’apprezzabile funzione economico-sociale, essendo ispirata alla finalità di garantire una pattuizione di durata minima delle obbligazioni che l’agente aveva liberamente negoziato e a fronte della quale il contratto contemplava specifiche utilità economiche. In altri termini, la sua funzione non è quella di sanzionare l’inadempimento connesso all’obbligo di dare preavviso, ma quella di liquidare preventivamente il danno derivante dall’aver inutilmente confidato nella permanenza del rapporto per un certo lasso di tempo, investendovi invano aspettative di maggiori utilità e profitti.


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