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Circolare INPS 1° dicembre 2021 n. 180: chiarimenti sulla NASpI in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

di Marina Tona e Serena Previtali

Con circolare del 1° dicembre 2021 n. 180, l’Inps riepiloga le ipotesi in cui può essere concessa l'indennità di disoccupazione, con particolare riferimento al caso introdotto dall'articolo 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 (c.d. Decreto Agosto).

Disposizione questa per mezzo della quale il legislatore ha riconosciuto, in deroga alle regole comuni, la NASpI, ai lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale - sono esclusi gli accordi individuali - avente ad oggetto un incentivo finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, durante la vigenza del divieto di licenziamento (inizialmente previsto fino al 30 giugno 2021 e successivamente prorogato al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021).

L’Inps precisa che per i lavoratori di aziende a cui il divieto di licenziamento è scaduto il 30 giugno 2021, l'accesso alla Naspi è consentito se l'adesione all'accordo collettivo e gli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro sono avvenuti entro tale data.

Oltre il 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso solo nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente il divieto di licenziamento.

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI torna ad essere riconosciuto solo nei casi «ordinari».


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