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CIGS per cessazione dell’attività. Le prime indicazioni operative del Ministero

CIGS per cessazione dell’attività. Le prime indicazioni operative del Ministero

A cura di Francesco Torniamenti

 

Come noto il legislatore, con il d.lgs. n. 148/15, aveva riscritto i criteri di concessione della cassa integrazione straordinaria escludendo, tra di essi i casi di cessazione dell’attività.

Tale impostazione è stata di recente rivista dall’art. 44 d.l. 28 settembre 2018 n. 109 che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 22 d.lgs. n. 148/15, estende - per un massimo di 12 mesi - la CIGS anche in caso di cessazione dell’attività, a condizione che, in alternativa: i) sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale; ii) sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo iii) il trattamento di CIGS sia richiesto quale sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici percorsi di politica attiva presentati dalla Regione nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione.

Il Ministero, con la circolare in epigrafe, specifica le modalità operative per fruire del suddetto intervento nelle ipotesi sopra indicate; in particolare l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro che dovrà avere ad oggetto: i) il piano delle sospensioni dei lavoratori ricollegabile “nei tempi e nelle modalità” alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale”; ii) il piano di trasferimento e/ o riassorbimento dei lavoratori sospesi.

Affinché l’accordo possa essere stipulato, l’impresa è tenuta a dimostrare documentalmente la cessione dell’azienda “con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa” oppure il piano di reindustrializzazione del sito produttivo con una concreta programmazione delle fasi e dei tempo dello stesso.

Ulteriore presupposto per la sottoscrizione dell’accordo è la sussistenza delle risorse finanziarie sufficienti a copertura dell’intervento che viene accertata, prima della stipula dell’accordo, dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Successivamente alla stipula dell’accordo, l’impresa interessata è tenuta a presentare istanza per l’erogazione del trattamento al Ministero del Lavoro tramite il sistema informativo “cigsonline”. Tale istanza deve essere corredata dal verbale dell’accordo, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orari e dal programma di cessione / piano di ristrutturazione / programma di politiche attive regionali.

La circolare specifica altresì che, stante la particolarità dell’intervento in oggetto, la suddetta istanza non sarà sottoposta alle norme procedimentali previste, negli altri casi di CIGS, dall’art. 25 n. 148/2015 (che prevede, tra l’altro, che la domanda di CIGS deve essere presentata all’INPS entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale).

 

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