×

T&P Magazine

Cessione di crediti e di rapporti giuridici in blocco da parte delle Banche

A cura di Francesco Auteliano

Le operazioni di cartolarizzazione, mediante le quali le Banche cedono in blocco crediti a favore di società specializzate, sono oggetto di frequenti interventi della giurisprudenza. Il tema è stato affrontato dalla Suprema Corte con un’importante sentenza del febbraio 2022 ed è stato recentemente vivacizzato con ulteriori, numerose pronunce dei Giudici di merito. È quindi, utile fare il punto degli aspetti giuridici salienti tuttora dibattuti.

Le questioni controverse, principalmente, ruotano attorno alla verifica dei presupposti che consentono alla società che acquista i crediti di far valere i diritti stessi, oggetto della cartolarizzazione, nei confronti dei singoli debitori ceduti. Ciò dipende dalla disciplina speciale che caratterizza la cessione dei crediti e dei rapporti giuridici in blocco da parte degli Istituti di Credito.

In particolare, il Testo Unico Bancario (TUB) deroga alle norme ordinarie previste in materia di efficacia e opponibilità dei contratti di cessione - sia per la cessione di crediti (la cui efficacia verso il debitore ceduto richiede, di regola, la notifica al medesimo ex art. 1264 cod. civ.) sia per la cessione di contratti (che presuppone il consenso del contraente ceduto ex art. 1406 cod. civ., salvo che i contratti stessi non siano inclusi in una cessione di azienda, ex art. 2558 cod. civ.) – prevedendo che l’efficacia delle cessioni in blocco attuate dalle Banche si produca mediante avviso dell’avvenuta cessione pubblicato nel Registro delle Imprese e nella Gazzetta Ufficiale (art. 58 TUB). La disciplina speciale menzionata gode di larga diffusione, nel contesto, peraltro, di frequenti operazioni di riorganizzazione nel settore bancario; ne deriva che sono numerose le azioni di recupero dei crediti bancari promosse dal cessionario del credito anziché dalla Banca originariamente titolare del rapporto stesso.

E’ in questo contesto che si colloca la recente giurisprudenza cui si è fatto poc’anzi riferimento, la quale è chiamata a valutare i presupposti che devono sussistere affinché il cessionario possa validamente agire nei confronti del debitore o del contraente ceduto. Al riguardo, la giurisprudenza insegna che colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare il titolo contrattuale posto a fondamento della cessione del credito che, nella fattispecie concreta, è stato azionato verso il singolo debitore (cfr. Cass., 28 febbraio 2020, n. 5617). Su questa premessa, recentemente la Suprema Corte ha statuito che l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui al citato art. 58 TUB, non è idoneo a dimostrare l’esistenza del contratto di cessione di crediti e/o di rapporti giuridici.

Nello specifico, la Corte di legittimità ha osservato che la disposizione dell'art. 58, co. 4, TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta rispetto a quella negoziale di trasferimento del diritto. La pubblicazione stessa, infatti, interviene solo in relazione al disposto dell'art. 1264, co. 2, cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto, nonostante la sopravvenuta cessione, esegua la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass., 22 febbraio 2022, n. 5857). La stessa giurisprudenza ha, quindi, sottolineato che la pubblicazione nella Gazzetta e/o l'iscrizione nel Registro delle Imprese “non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” (Cass., 22 febbraio 2022, n. 5857).

La giurisprudenza di merito si è uniformata al principio enunciato dalla Suprema Corte, giudicando che “la comunicazione ai debitori ceduti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un mezzo per facilitare solo l’aspetto pratico della modificazione del rapporto obbligatorio, ma non sostituisce il titolo di tale modificazione di cui è necessario fornire prova documentale … la parte convenuta/opposta non ha allegato il contratto di cessione limitandosi a fornire documenti che comprovano la sola comunicazione, ma non anche la cessione dei crediti a monte” (Trib. Milano, 5 maggio 2022, n. 3894, causa RG n. 59359/2019). In senso conforme, sempre nelle più recente giurisprudenza di merito, è stato precisato che “non sono idonei a tale scopo i documenti interni alla Banca cedente come la “check list di cessione” da cui risulta il codice identificativo del rapporto tra la banca cedente ed il debitore ceduto” (Trib. Napoli, 18 ottobre 2022, conf. Trib. Torino, 12 ottobre 2022, n. 3943, causa RG n. 337/2020).

Alla luce degli orientamenti sopra descritti, si deve dunque concludere che il cessionario del credito bancario, che agisce per il recupero nei confronti del debitore ceduto, ha l’onere di provare il contratto da cui deriva la cessione e l’inclusione dello specifico rapporto fatto valere nel caso concreto nell’operazione di cartolarizzazione cui si riferisce l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Rassegna stampa

Iscriviti alla Newsletter

Tags

Vedi tutti >