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Autorizzazione al controllo a distanza dei lavoratori. Se richiesta per ragioni di sicurezza, occorre il dvr

Autorizzazione al controllo a distanza dei lavoratori. Se richiesta per ragioni di sicurezza, occorre il dvr

di Damiana Lesce

Ai sensi del comma 1 dell’art. 4  della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati (i) o previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) oppure (ii) in mancanza di accordo, previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro). I provvedimenti dell’Ispettorato sono definitivi.

Il 18 giugno 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare prot. n. 302 con la quale fornisce, alle proprie sedi territoriali, informazioni ed indicazioni in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 richiesti con la motivazione di generiche esigenze di sicurezza del lavoro.

Nel fornire indicazioni, l’Ispettorato del Lavoro sottolinea come l’oggetto dell’attività valutativa spettante alle proprie sedi territoriali consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.

Pertanto, nel caso di richieste di autorizzazione giustificate da esigenze di “sicurezza del lavoro”, debbono essere puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione di supporto.

Più specificatamente – a detta dell’Ispettorato – è necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR).

Pertanto, l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi (DVR), dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori. 

 

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