A cura di Teresa Cofano
Contratto – rinvio per relationem ad altro documento ai fini dell’integrazione della disciplina contrattuale
Quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
(Cassazione civile, 23/10/2020, n.23194)
Obblighi del conduttore
Le molestie del conduttore ai vicini costituiscono abuso di bene locato in violazione quindi dell'art. 1587 c.c. e configurano una forma di inadempimento contrattuale.
(Cassazione civile, 20/10/2020, n.22860)
Prova del pagamento e della sua imputazione
Quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all'estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l'emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.
(Cassazione civile, 05/11/2020, n.24693)
Legittimazione del fidejussore a proporre l’istanza di fallimento
ll fidejussore che, escusso dal creditore garantito, non abbia provveduto al pagamento del debito, non è legittimato, ai sensi della L. Fall., art. 6, a proporre l'istanza di fallimento contro il debitore principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio con l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. , atteso che tale azione non lo munisce di un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento; deve escludersi, per altro verso, che il diritto del fidejussore al regresso (o alla surrogazione nella posizione del creditore principale) possa sorgere, ancorché in via condizionale, anteriormente all'adempimento dell'obbligazione di garanzia.
(Cassazione civile, 11/11/2020, n.25317)
Responsabilità ex art. 2051 c.c.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
(Cassazione civile, 09/11/2020, n.25018)