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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’

Liquidazione del danno non patrimoniale

(Corte di Cassazione, sentenza 29 ottobre 2019, n.27590)

La liquidazione del danno non patrimoniale richiede una valutazione equitativa, che deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, giusta criteri (la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice) che siano idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata, rispondente al principio dell'integralità del ristoro, e pertanto non meramente simbolica o irrisoria, o comunque non correlata all'effettiva natura o entità del danno, ma tendente (in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno) alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento.

 

Obblighi del mediatore

(Corte di Cassazione, ordinanza 28 ottobre 2019, n.27485)

Il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759 c.c., comma 1, l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, con la conseguente configurazione dell'obbligo specifico a suo carico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile e, in queste ultime, si includono necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto della trattativa (come quella relativa all'iscrizione precedente di ipoteca).

 

Prova del conferimento dell’incarico professionale

(Corte di Cassazione, ordinanza 28 ottobre 2019, n.27466)

La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato, sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto di prestazione d'opera professionale, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.

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