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T&P Magazine

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’

A cura di Teresa Cofano

Interruzione della prescrizione

In materia di atti giuridici unilaterali recettizi, a contenuto dichiarativo, qual è l'atto di costituzione in mora, per il quale è richiesta la forma scritta ad validitatem, la sottoscrizione -quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente al requisito formale prescritto - costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale non è dato sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici, cui deve ricondursi anche l'atto di costituzione in mora, non potendo quest'ultimo, se del tutto privo di sottoscrizione, produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.c. né essendo consentito, attraverso condotte successive, tenute dall'autore dell'atto a contenuto dichiarativo, univocamente dirette a fare propria dichiarazione ed anche se rispondenti al requisito di forma prescritto, integrare con efficacia ex tunc l'elemento essenziale della sottoscrizione originariamente mancante, con la conseguenza che la produzione in giudizio del documento, unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto espresso nell'atto introduttivo, debitamente sottoscritto, non consente di interrompere "ora per allora" il decorso del termine di prescrizione del diritto che sia già compiutamente maturato.

(Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12182)

 

Compravendita di bene immobile – spese condominiali di straordinaria amministrazione – soggetto obbligato alla contribuzione

Verificandosi l'alienazione di una porzione esclusiva posta nel condominio in seguito all'adozione di una delibera assembleare, antecedente alla stipula dell'atto traslativo, vòlta all'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione, ove non sia diversamente convenuto nei rapporti interni tra venditore e compratore, i relativi costi devono essere sopportati dal primo, anche se poi i lavori siano stati, in tutto o in parte, effettuati in epoca successiva, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c. Dunque, tale momento di insorgenza dell'obbligo di contribuzione condominiale rileva anche per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, ma sempre che gli stessi non siano stati diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro.

(Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, n.11199)

 

Assicurazione sulla vita – designazione del beneficiario

La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

(Sez. Unite Cass. 30/04/2021, n. 11421)

 

TRA LE NOSTRE SENTENZE

Contratto di agenzia – giusta causa

Deve ravvisarsi la “giusta causa” del recesso della preponente dal contratto di agenzia a fronte di una serie di condotte dell’agente che, pur se non si connotino ciascuna in sé per un inadempimento di eclatante gravità, diano conto, però, nel loro complesso, di una condotta sistematicamente volta a disattendere le direttive della mandante e le disposizione di legge e di contratto, caratterizzata da una gestione disordinata degli affari a discapito degli interessi della mandante, e idonea ad esporre quest’ultima a reazioni da parte di clienti e di terzi.

(Tribunale di Milano, sentenza del 6 maggio 2021, causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano)


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