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T&P Magazine

Approvato il Decreto Sostegni-ter

Di Marina Tona e Noemi Spoleti

Durante il Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 è stato approvato il c.d. “Decreto Sostegni-ter”, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Il provvedimento - del quale al momento è disponibile la bozza non bollinata - muovendosi nel solco dei precedenti interventi dei decreti Sostegni e Sostegni-bis, rifinanzia ed estende i contributi a fondo perduto in favore dei settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza pandemica. In particolare:

- viene istituito un "Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio" con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 (Art. 2);

- il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse – istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) – è stato rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022. Gli importi sono destinati alle attività che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 (Art. 1);

- il “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (a titolo di esempio, intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine) – istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 2021 – è stato rifinanziato per il 2022 con uno stanziamento di ulteriori 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (Art. 3);

- Il credito d'imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (Art. 3, comma 3).

Inoltre, in favore delle imprese del terziario (in particolare, le imprese esercenti attività i cui codici Ateco sono elencati nell’Allegato I al Decreto) che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è previsto un esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Art. 7).

Da ultimo, si segnala che è stato approvato un pacchetto di misure volto ad agevolare le attività maggiormente colpite dall’aumento dei costi dell’energia, al fine di evitare il blocco delle attività (Art. 13).


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