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Anche quando le parti collettive lo chiamano “ipotesi di accordo”, è un accordo sindacale a tutti gli effetti

Anche quando le parti collettive lo chiamano “ipotesi di accordo”, è un accordo sindacale a tutti gli effetti

Causa seguita da Vittorio Provera e Andrea Beretta

Corte Cass., Sentenza 10 luglio 2018, n. 18154

 

Alcuni dipendenti avevano convenuto in giudizio una Società, rivendicando il diritto ad un premio retributivo consolidato nella misura del 100%, nonostante questo fosse stato decurtato, per gli assunti dopo una certa data (quali erano i dipendenti in questione), in seguito alla stipulazione di tre intese sindacali. Più precisamente, i ricorrenti sostenevano che solo l’ultima delle tre intese fosse effettivamente vincolante e non le prime due, in quanto formalmente denominate “ipotesi di accordo”. A fronte di tale asserzione ed in considerazione che gli interessati sarebbero stati assunti precedentemente alla data di stipulazione della predetta terza intesa, gli stessi non avrebbero dovuto subire decurtazione alcuna del premio.

In giudizio, l’Azienda aveva sostenuto, al contrario, che le formali “ipotesi di accordo” (che prevedevano una data di efficacia della decurtazione del premio precedente rispetto all’assunzione dei ricorrenti) fossero già vincolanti (dunque, anche per i ricorrenti medesimi) e che i tre accordi costituissero una progressione di pattuizioni, di cui la successiva era una ratifica delle precedenti. Conseguentemente, la terza poteva, quindi, prevedere - ed effettivamente prevedeva – una data di decurtazione solo apparentemente “retroattiva” del premio, proprio in quanto si limitava a confermare l’applicazione di precedenti accordi già cogenti.

In punto, la Suprema Corte ha statuito che le cosiddette “ipotesi di accordo” possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale delle trattative, ma costituire espressione di un’effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tal caso, l’adozione del termine “ipotesi”, nel fatto che viene fatta salva una mera fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale. E che spetta al Giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una “ipotesi di accordo”, sulla base della volontà delle parti, che può esser anche implicita e desumibile da prassi – aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali – sufficientemente concludenti.

Sulla base di tali assunti. ed in considerazione che le “ipotesi di accordo” di causa esprimevano una volontà compiuta e vincolante, ricavabile non solo dal testo delle medesime ma anche in applicazione del criterio interpretativo logico-sistematico e da quello del comportamento successivo delle parti, la Suprema Corte  ha respinto le tesi dei ricorrenti confermando la sentenza d’appello (che, riformando la pronuncia del primo giudice, aveva fatto corretta applicazione dei citati canoni ermeneutici, rigettando le domande dei lavoratori).

 

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